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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25680/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società a responsabilità limitata operante nel settore edilizio un avviso di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati relativi all’anno 2011, poi aveva emesso nei confronti del socio titolare del 50% delle quote un avviso per IRPEF sul presunto reddito di partecipazione, applicando la presunzione di distribuzione degli utili tipica delle società a ristretta base partecipativa. La CTR aveva accolto il ricorso della società, ritenendo non provata la simulazione contestata dall’Ufficio, ma aveva rigettato il ricorso del socio. In cassazione il socio ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione, lamentando che il giudice di appello non avesse esaminato le censure di merito già svolte nei gradi di merito sull’inesistenza del maggior reddito societario, limitandosi a richiamare la presunzione di distribuzione degli utili e la possibilità di prova contraria solo quanto alla mancata distribuzione, accantonamento o reinvestimento. Il ricorrente ha inoltre evidenziato la contraddizione derivante dal parallelo giudizio della società, definito con accoglimento delle ragioni della contribuente e annullamento dell’accertamento societario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso del socio. Ha affermato che, nel giudizio promosso dal socio avverso l’accertamento del reddito di partecipazione, il giudice deve esaminare anche le censure dirette a contestare in radice il presupposto dell’imposizione personale, cioè l’effettivo conseguimento da parte della società di maggiori redditi non dichiarati. Poiché la percezione di maggiori utili da parte della società è il presupposto della loro eventuale distribuzione al socio, il socio può contestare non solo la mancata distribuzione, ma anche che tali utili siano mai stati realizzati dalla società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie relative ad accertamenti nei confronti del socio di una società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili consente all’Ufficio di imputare al socio redditi non dichiarati, ma il socio può vincerla non solo dimostrando la mancata distribuzione, l’accantonamento o il reinvestimento degli utili, bensì anche contestando che i maggiori ricavi siano stati effettivamente realizzati dalla società.
  • Nel giudizio promosso dal socio contro l’accertamento del reddito di partecipazione, il giudice deve esaminare anche le doglianze che investono il presupposto stesso dell’imposizione personale, ossia l’esistenza di maggiori utili societari: se la società non ha conseguito il maggior reddito, non può esservi distribuzione al socio.
  • La definizione favorevole del giudizio relativo all’accertamento societario, pur non essendo automaticamente decisiva se non definitiva, è un elemento che impone comunque di scrutinare con attenzione la fondatezza dell’accertamento riflesso nei confronti del socio.
  • L’omesso esame delle censure di merito dirette a contestare il maggior reddito societario integra vizio censurabile in cassazione quando tali contestazioni siano decisive per la legittimità dell’accertamento emesso nei confronti del socio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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