Cassazione Penale, Ordinanza n. 19539/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per concorso in rapina. Con il primo motivo lamentava violazione di legge per il mancato accoglimento della richiesta di assunzione di nuove prove nel giudizio abbreviato d'appello. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione per asserite discrepanze tra gli atti posti a base della decisione. Con il terzo motivo contestava la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del concorso nel reato, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e richiamando anche la posizione del coimputato separatamente giudicato, che sarebbe stato condannato per un titolo meno grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che nel giudizio abbreviato d'appello le parti hanno solo una facoltà di sollecitare l'integrazione istruttoria e che il giudice può rigettare implicitamente la richiesta quando ritenga già sufficienti gli elementi per decidere. Ha poi giudicato gli altri motivi non consentiti perché diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze processuali, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel giudizio abbreviato d'appello l'integrazione istruttoria può essere disposta dal giudice solo nei limiti della assoluta necessità; alle parti non spetta un diritto alla raccolta della prova più ampio di quello riconosciuto in primo grado.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato d'appello la richiesta di nuove prove non attribuisce alle parti un diritto all'assunzione, ma solo una facoltà di sollecitazione dell'integrazione istruttoria, rimessa al potere officioso del giudice nei limiti dell'assoluta necessità.
- Il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello può essere anche implicito, quando il giudice ritenga già disponibili elementi sufficienti per decidere sulla responsabilità.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la mera valutazione delle prove, la scelta tra versioni contrapposte dei fatti o la ricostruzione del compendio probatorio, salvo specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di diversa lettura del materiale probatorio, poiché gli apprezzamenti di fatto sulla credibilità e sull'attendibilità delle fonti restano riservati al giudice di merito.
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