Cassazione Penale, Sentenza n. 23132/2025 del 20/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello deducendo molteplici vizi: contestazione della configurabilità del tentativo di estorsione (mancanza del profitto ingiusto o del nesso causale); mancata prova o insufficiente motivazione circa la partecipazione o il concorso personale di ciascuno (assenza/limitata presenza agli incontri, mera produzione di un singolo messaggio di testo non idoneo a dimostrare consapevolezza dell'intento criminoso); critica dell'attendibilità del dichiarato di Cosimo Virgiglio (soggetto intraneo alla ‘ndrangheta e poi collaboratore); presunto travisamento della prova e omissione di valutazione di dichiarazioni favorevoli (es. Calipa); contestazione della sussistenza e motivazione dell'aggravante mafiosa (art. 7 legge n. 203/1991); censura della dosimetria e del diniego delle attenuanti generiche; doglianze procedurali e di diritto (art. 110 c.p., art. 56 e 629 c.p., articoli del codice di procedura penale citati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai quattro imputati. Motivazioni principali: i motivi riproducevano doglianze già esaminate in appello (reiterazione) o risultavano aspecifici per mancato confronto puntuale con la motivazione della Corte territoriale; in più, alcuni motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati alla luce delle emergenze probatorie valutate dai giudici di merito (es. configurabilità del tentativo di estorsione con richiesta di quattro milioni di euro; partecipazione e concorso di taluni imputati ravvisati sulla base di incontri, intercettazioni e messaggi; attendibilità del Virgiglio valutata alla luce di riscontri esterni). Conseguenze economiche e procedurali: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità), e condanna in solido alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile per complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione dei ricorsi per cassazione: i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto molti motivi reiterativi o aspecifici e dunque inammissibili
Riferito alla disciplina del tentativo: la Corte ha ritenuto configurabile il tentativo di estorsione, avendo la richiesta del profitto ingiusto (quattro milioni di euro) caratterizzato la condotta
Norma sull'estorsione: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il tentativo di estorsione per la domanda di somma in relazione all'affare Villa Vecchia
Concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che, anche quando altri eseguivano materialmente le condotte, risultassero provate modalità e consapevolezza che integravano la partecipazione morale degli odierni imputati
Reato di violenza privata: la Corte ha spiegato che la violenza privata non è sempre assorbita dall'estorsione quando la costrizione mira a far fare o omettere qualcosa dalla vittima (quid pluris rispetto alla minaccia)
Aggravante per metodo e finalità mafiosa: la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base di modalità, linguaggio intimidatorio, contesto e finalità di agevolazione dell'associazione
Principio sul travisamento della prova: la censura di travisamento è stata respinta perché la Corte territoriale ha fondato la ricostruzione su elementi riscontrati e non su prova inesistente
Norma sulla valutazione della prova e motivazione: utilizzata nella censura sul travisamento; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione di merito
artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen.
Norme relative alle circostanze attenuanti, recidiva e dosimetria della pena: la Corte di merito ha negato le attenuanti generiche sul presupposto della gravità del fatto e della pericolosità degli autori; Cassazione non sindaca il giudizio di merito
Consente alla Corte di Cassazione di condannare alle spese e irrogare ammende: la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e all'ammenda in favore della Cassa delle ammende
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Riferimento in tema di inammissibilità per aspecificità: il ricorso deve confrontarsi con la motivazione impugnata; l'omissione di tale confronto conduce all'inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: la mera ripetizione di argomentazioni già rigettate in appello rende il ricorso inammissibile.
- Il tentativo di estorsione può essere configurato anche se il profitto ingiusto era conseguibile successivamente e subordinato ad atti ulteriori, purché emerga chiaramente la pretesa patrimoniale come scopo della condotta intimidatoria.
- La violenza privata non è automaticamente assorbita dall'estorsione: se la condotta di costrizione mira a ottenere un comportamento (fare, tollerare, omettere) dalla vittima, può integrare autonomamente l'art. 610 c.p.
- Per ritenere il concorso morale nel reato occorre dimostrare, anche mediante elementi indiziari complessivi (incontri, intercettazioni, messaggi, partecipazioni precedenti), la rappresentazione e la volontà del contributo all'azione illecita; un singolo atto (es. un messaggio) può essere valutato insieme ad altre emergenze per fondare la responsabilità.
- La credibilità di un collaboratore o di un dichiarante intraneo alla criminalità deve essere valutata alla luce di riscontri esterni e tecnici; tali riscontri, se presenti, possono rendere attendibile il suo racconto anche se egli ha interesse a collaborare.
- Le censure sul travisamento della prova richiedono la puntuale indicazione di quali elementi siano stati ignorati o mal valutati: il giudizio di merito sulla valutazione probatoria è difficilmente sindacabile in Cassazione se non è dimostrabile un palese errore logico/giuridico.
- Nella dosimetria della pena il diniego delle attenuanti generiche è ammissibile se motivato sulla base della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto; tali valutazioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono facilmente riformabili in Cassazione.
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