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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23132/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello deducendo molteplici vizi: contestazione della configurabilità del tentativo di estorsione (mancanza del profitto ingiusto o del nesso causale); mancata prova o insufficiente motivazione circa la partecipazione o il concorso personale di ciascuno (assenza/limitata presenza agli incontri, mera produzione di un singolo messaggio di testo non idoneo a dimostrare consapevolezza dell'intento criminoso); critica dell'attendibilità del dichiarato di Cosimo Virgiglio (soggetto intraneo alla ‘ndrangheta e poi collaboratore); presunto travisamento della prova e omissione di valutazione di dichiarazioni favorevoli (es. Calipa); contestazione della sussistenza e motivazione dell'aggravante mafiosa (art. 7 legge n. 203/1991); censura della dosimetria e del diniego delle attenuanti generiche; doglianze procedurali e di diritto (art. 110 c.p., art. 56 e 629 c.p., articoli del codice di procedura penale citati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai quattro imputati. Motivazioni principali: i motivi riproducevano doglianze già esaminate in appello (reiterazione) o risultavano aspecifici per mancato confronto puntuale con la motivazione della Corte territoriale; in più, alcuni motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati alla luce delle emergenze probatorie valutate dai giudici di merito (es. configurabilità del tentativo di estorsione con richiesta di quattro milioni di euro; partecipazione e concorso di taluni imputati ravvisati sulla base di incontri, intercettazioni e messaggi; attendibilità del Virgiglio valutata alla luce di riscontri esterni). Conseguenze economiche e procedurali: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità), e condanna in solido alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile per complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione dei ricorsi per cassazione: i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto molti motivi reiterativi o aspecifici e dunque inammissibili

  • art. 56 cod. pen.

    Riferito alla disciplina del tentativo: la Corte ha ritenuto configurabile il tentativo di estorsione, avendo la richiesta del profitto ingiusto (quattro milioni di euro) caratterizzato la condotta

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il tentativo di estorsione per la domanda di somma in relazione all'affare Villa Vecchia

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che, anche quando altri eseguivano materialmente le condotte, risultassero provate modalità e consapevolezza che integravano la partecipazione morale degli odierni imputati

  • art. 610 cod. pen.

    Reato di violenza privata: la Corte ha spiegato che la violenza privata non è sempre assorbita dall'estorsione quando la costrizione mira a far fare o omettere qualcosa dalla vittima (quid pluris rispetto alla minaccia)

  • art. 7 legge n. 203 del 1991

    Aggravante per metodo e finalità mafiosa: la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base di modalità, linguaggio intimidatorio, contesto e finalità di agevolazione dell'associazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principio sul travisamento della prova: la censura di travisamento è stata respinta perché la Corte territoriale ha fondato la ricostruzione su elementi riscontrati e non su prova inesistente

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova e motivazione: utilizzata nella censura sul travisamento; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione di merito

  • artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen.

    Norme relative alle circostanze attenuanti, recidiva e dosimetria della pena: la Corte di merito ha negato le attenuanti generiche sul presupposto della gravità del fatto e della pericolosità degli autori; Cassazione non sindaca il giudizio di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare alle spese e irrogare ammende: la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e all'ammenda in favore della Cassa delle ammende

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Riferimento in tema di inammissibilità per aspecificità: il ricorso deve confrontarsi con la motivazione impugnata; l'omissione di tale confronto conduce all'inammissibilità

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: la mera ripetizione di argomentazioni già rigettate in appello rende il ricorso inammissibile.
  • Il tentativo di estorsione può essere configurato anche se il profitto ingiusto era conseguibile successivamente e subordinato ad atti ulteriori, purché emerga chiaramente la pretesa patrimoniale come scopo della condotta intimidatoria.
  • La violenza privata non è automaticamente assorbita dall'estorsione: se la condotta di costrizione mira a ottenere un comportamento (fare, tollerare, omettere) dalla vittima, può integrare autonomamente l'art. 610 c.p.
  • Per ritenere il concorso morale nel reato occorre dimostrare, anche mediante elementi indiziari complessivi (incontri, intercettazioni, messaggi, partecipazioni precedenti), la rappresentazione e la volontà del contributo all'azione illecita; un singolo atto (es. un messaggio) può essere valutato insieme ad altre emergenze per fondare la responsabilità.
  • La credibilità di un collaboratore o di un dichiarante intraneo alla criminalità deve essere valutata alla luce di riscontri esterni e tecnici; tali riscontri, se presenti, possono rendere attendibile il suo racconto anche se egli ha interesse a collaborare.
  • Le censure sul travisamento della prova richiedono la puntuale indicazione di quali elementi siano stati ignorati o mal valutati: il giudizio di merito sulla valutazione probatoria è difficilmente sindacabile in Cassazione se non è dimostrabile un palese errore logico/giuridico.
  • Nella dosimetria della pena il diniego delle attenuanti generiche è ammissibile se motivato sulla base della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto; tali valutazioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono facilmente riformabili in Cassazione.

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