Cassazione Civile, Ordinanza n. 02208/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente civico)
La controversia
La controversia nasce dall’accertamento, compiuto dal Commissario degli usi civici e confermato dalla Corte d’appello, della natura demaniale civica di un terreno situato nel comune di L’Aquila, frazione di Roio, sul quale una società aveva installato antenne e impianti televisivi. Il giudice di merito aveva dichiarato l’appartenenza del fondo al demanio civico dell’amministrazione separata e aveva ordinato la restituzione immediata del terreno. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla competenza territoriale, sostenendo che l’amministrazione separata non avrebbe avuto competenza sul terreno perché situato fuori dal territorio della frazione di Roio; 2) violazione delle norme sul difetto di giurisdizione del Commissario degli usi civici, deducendo che il manufatto sarebbe stato sanato per silenzio-assenso su domanda di condono edilizio e che, per effetto della sanatoria e del pagamento degli oneri, la società sarebbe divenuta proprietaria; inoltre, ha sostenuto di non aver contestato la demanialità del terreno ma solo i canoni richiesti; 3) violazione delle norme per asserita mancanza di legittimazione attiva dell’amministrazione separata e, in senso sostanziale, rivendicazione dell’acquisto del terreno per legittimazione; 4) violazione degli artt. 9 e 10 della L. 1766/1927 in tema di legittimazione, affermando che la sdemanializzazione di fatto e la concessione regolamentare delle terre civiche avrebbero giustificato il proprio titolo e che, dopo il d.p.r. n. 616/1977, il Commissario non sarebbe più competente sulle istanze di legittimazione, dovendo trasmetterle alla Regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la dedotta ubicazione del terreno al di fuori del territorio della frazione non risultava trattata nei giudizi di merito ed era quindi una questione nuova, non proponibile in cassazione. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile quanto alla censura di giurisdizione, perché formulata in modo generico e priva di specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata; infondato nella parte in cui invocava la sanatoria edilizia come titolo di proprietà, poiché il condono produce effetti solo sul piano edilizio-urbanistico e non comporta riconoscimento o attribuzione della proprietà del fondo. Ha trattato congiuntamente il terzo e il quarto motivo, ritenendoli in parte inammissibili e per il resto infondati: la censura sulla giurisdizione era nuovamente generica e non confrontata con la ratio decidendi della Corte d’appello; la legittimazione ex art. 9 L. 1766/1927 non poteva essere configurata per via di una sdemanializzazione tacita o di fatto, perché l’acquisto della proprietà richiede un provvedimento formale dell’amministrazione competente; le ulteriori deduzioni sulla concessione regolamentare delle terre civiche sono state considerate irrilevanti rispetto all’oggetto del giudizio. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità e valuta l’ammissibilità dei motivi in relazione al vizio dedotto, escludendo la possibilità di introdurre questioni nuove o censure generiche non confrontate con la motivazione impugnata.
Le Sezioni unite non sono necessarie quando il motivo attinente alla giurisdizione presenti evidenti ragioni di inammissibilità.
art. 29 L. 16 giugno 1927, n. 1766
La controversia sull’appartenenza del terreno al demanio civico rientra nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici.
artt. 9 e 10 L. 16 giugno 1927, n. 1766
La legittimazione dei terreni gravati da uso civico non può realizzarsi per mera sdemanializzazione tacita o di fatto, ma richiede un provvedimento formale dell’amministrazione competente.
La sanatoria edilizia eventualmente conseguita non attribuisce la proprietà del fondo, incidendo solo sulla regolarità edilizio-urbanistica del manufatto.
Il richiamo è utilizzato dalla ricorrente per sostenere il trasferimento di competenze sulle istanze di legittimazione alla Regione, ma la Corte non accoglie tale prospettazione nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o circostanze non dedotte nei giudizi di merito; ciò che non risulta devoluto al giudice di merito è inammissibile come motivo nuovo.
- La censura di difetto di giurisdizione deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; una contestazione generica è inammissibile.
- Il condono o la sanatoria edilizia ha efficacia limitata alla regolarità urbanistico-edilizia del bene e non vale, di per sé, come titolo di acquisto della proprietà del suolo.
- Nei giudizi sugli usi civici, la contestazione dell’appartenenza del fondo al demanio civico radica la giurisdizione del Commissario regionale ai sensi dell’art. 29 della legge n. 1766 del 1927.
- L’acquisto della proprietà mediante legittimazione di terre gravate da uso civico non può avvenire per fatti concludenti o per sdemanializzazione di fatto, ma richiede un provvedimento formale dell’autorità competente.
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