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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11710/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B1). Il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per mancata notifica dell'avviso d'udienza in appello al difensore di fiducia a causa di errato indirizzo PEC (la comunicazione è stata effettuata ad altro avvocato con PEC simile); 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità penale (contestata errata ricostruzione della posizione dell'imputato e mancato riconoscimento della sua effettiva attività amministrativa e dei capitali investiti); 3) richiesta di derubricazione del capo A da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta documentale semplice per carenza dell'elemento psicologico del dolo; 4) richiesta di derubricazione del capo B da bancarotta fraudolenta per distrazione a bancarotta preferenziale (sostegno che pagamenti a crediti dell'amministratore, congrui rispetto al lavoro, possono integrare preferenza e non frode); 5) mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ai sensi dell'art. 69 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata accertata la mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello al difensore di fiducia (PEC corretta: avv.domenicochindamo@pec.giuffre.it; notificata a diverso indirizzo studiolegalechindamo@pec.giuffre.it appartenente ad altro avvocato). Tale omissione integra una nullità assoluta (violazione del diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta) e si è proiettata sulla sentenza impugnata. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio; gli atti sono stati disposti per la trasmissione secondo quanto indicato nel provvedimento (testo parzialmente tronco nell'originale fornito).

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite nella enunciazione dei motivi nel ricorso (richiamato solo per i limiti di esposizione dei motivi nell'atto di impugnazione).

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la nullità assoluta per vizi inerenti alla costituzione e alla validità dell'atto che compromettono il diritto di difesa; qui richiamata per la mancata notifica al difensore di fiducia.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della nullità assoluta sugli atti e sulla sentenza; applicata per affermare che la nullità si proietta sulla sentenza impugnata.

  • Giurisprudenza (Sez. U.), n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro) e Sez. U. n.24630 del 26/03/2015 (Maritan)

    Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001; Sez. U. n.24630 del 26/03/2015

    Principi di diritto utilizzati: possibilità di accesso agli atti da parte della Corte per il vizio denunciato; la mancata notificazione al difensore di fiducia integra nullità assoluta che lede il diritto di difesa.

Massime di principio

  • La mancata notifica di atti processuali al difensore di fiducia (anche per errore nella PEC) configura, di regola, una nullità assoluta che si proietta sulla sentenza e può determinare l'annullamento senza riesame del merito.
  • È essenziale verificare e comunicare correttamente gli indirizzi PEC del difensore di fiducia: notifiche inviate a indirizzi simili ma riferiti ad altro professionista non soddisfano il requisito formale della notifica.
  • Quando la nullità processuale incide sul diritto soggettivo fondamentale (il diritto alla difesa), i giudici di legittimità possono limitarsi ad annullare senza esaminare nel merito gli ulteriori motivi sopravvenuti (assorbimento dei restanti motivi).
  • Nei procedimenti con rito cartolare, l'assenza di costituzione e di conclusioni del difensore per mancata notifica aggravano la rilevanza della nullità formatasi, rendendo più probabile l'annullamento.
  • Le questioni di merito (es. derubricazione da bancarotta fraudolenta a semplice o preferenziale) restano rilevanti ma possono non essere esaminate quando sussiste una nullità assoluta che comporta l'annullamento della sentenza.

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