Cassazione Penale, Sentenza n. 11710/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B1). Il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per mancata notifica dell'avviso d'udienza in appello al difensore di fiducia a causa di errato indirizzo PEC (la comunicazione è stata effettuata ad altro avvocato con PEC simile); 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità penale (contestata errata ricostruzione della posizione dell'imputato e mancato riconoscimento della sua effettiva attività amministrativa e dei capitali investiti); 3) richiesta di derubricazione del capo A da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta documentale semplice per carenza dell'elemento psicologico del dolo; 4) richiesta di derubricazione del capo B da bancarotta fraudolenta per distrazione a bancarotta preferenziale (sostegno che pagamenti a crediti dell'amministratore, congrui rispetto al lavoro, possono integrare preferenza e non frode); 5) mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ai sensi dell'art. 69 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata accertata la mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello al difensore di fiducia (PEC corretta: avv.domenicochindamo@pec.giuffre.it; notificata a diverso indirizzo studiolegalechindamo@pec.giuffre.it appartenente ad altro avvocato). Tale omissione integra una nullità assoluta (violazione del diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta) e si è proiettata sulla sentenza impugnata. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio; gli atti sono stati disposti per la trasmissione secondo quanto indicato nel provvedimento (testo parzialmente tronco nell'originale fornito).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite nella enunciazione dei motivi nel ricorso (richiamato solo per i limiti di esposizione dei motivi nell'atto di impugnazione).
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede la nullità assoluta per vizi inerenti alla costituzione e alla validità dell'atto che compromettono il diritto di difesa; qui richiamata per la mancata notifica al difensore di fiducia.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze della nullità assoluta sugli atti e sulla sentenza; applicata per affermare che la nullità si proietta sulla sentenza impugnata.
Giurisprudenza (Sez. U.), n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro) e Sez. U. n.24630 del 26/03/2015 (Maritan)
Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001; Sez. U. n.24630 del 26/03/2015
Principi di diritto utilizzati: possibilità di accesso agli atti da parte della Corte per il vizio denunciato; la mancata notificazione al difensore di fiducia integra nullità assoluta che lede il diritto di difesa.
Massime di principio
- La mancata notifica di atti processuali al difensore di fiducia (anche per errore nella PEC) configura, di regola, una nullità assoluta che si proietta sulla sentenza e può determinare l'annullamento senza riesame del merito.
- È essenziale verificare e comunicare correttamente gli indirizzi PEC del difensore di fiducia: notifiche inviate a indirizzi simili ma riferiti ad altro professionista non soddisfano il requisito formale della notifica.
- Quando la nullità processuale incide sul diritto soggettivo fondamentale (il diritto alla difesa), i giudici di legittimità possono limitarsi ad annullare senza esaminare nel merito gli ulteriori motivi sopravvenuti (assorbimento dei restanti motivi).
- Nei procedimenti con rito cartolare, l'assenza di costituzione e di conclusioni del difensore per mancata notifica aggravano la rilevanza della nullità formatasi, rendendo più probabile l'annullamento.
- Le questioni di merito (es. derubricazione da bancarotta fraudolenta a semplice o preferenziale) restano rilevanti ma possono non essere esaminate quando sussiste una nullità assoluta che comporta l'annullamento della sentenza.
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