Cassazione Penale, Ordinanza n. 18040/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto aveva proposto reclamo contro le disposizioni della direzione dell’istituto penitenziario che imponevano l’uso del metal detector ad ogni spostamento fuori dalla cella. Il reclamo era stato rigettato dal magistrato di sorveglianza; successivamente il Tribunale di sorveglianza aveva convertito il reclamo in ricorso per cassazione. In cassazione il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e degli artt. 1 e 35-bis dell’ordinamento penitenziario, sostenendo l’illegittimità del provvedimento che disciplinava le modalità di controllo, in quanto lesivo della sua posizione soggettiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate, perché il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza è inammissibile quando il reclamo riguarda provvedimenti che non incidono su diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio degli stessi, rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria in funzione di ordine e disciplina interna. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente come parametro costituzionale, ma ritenuto non utile a superare l’inammissibilità del ricorso nel caso concreto.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente come parametro costituzionale, ma ritenuto non decisivo rispetto alla natura del provvedimento impugnato.
art. 1 l. 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato dal ricorrente quale norma dell’ordinamento penitenziario, senza che la Corte ne ricavi un profilo idoneo a fondare l’ammissibilità del ricorso.
art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato dal ricorrente quale base normativa del reclamo, ma non idoneo, nel caso concreto, a trasformare in diritto soggettivo il potere amministrativo contestato.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione contro l’ordinanza del magistrato di sorveglianza quando il reclamo riguardi provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria che incidono soltanto sulle modalità di esercizio di un diritto del detenuto e non su un diritto soggettivo in senso proprio.
- Le scelte organizzative interne dell’istituto penitenziario, adottate in funzione di ordine e disciplina, rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione e non sono di per sé sindacabili in cassazione come violazioni di diritti soggettivi del detenuto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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