Cassazione Penale, Ordinanza n. 10365/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la responsabilità per ricettazione di numerose borse recanti marchi di lusso, ritenute contraffatte all'esito di accertamento peritale e trovate esposte alla vendita in un negozio situato presso un centro commerciale. Con tre motivi si deducevano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di prova della destinazione alla vendita, con conseguente contestazione della configurabilità del reato ipotizzato in luogo della ricettazione; 2) insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della ricettazione; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p. La Corte ha ritenuto i motivi generici, riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, e non idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo corretto e senza vizi logici sul dato della disponibilità di 685 borse (629 "Gucci" e 56 "Celine"), sulla loro contraffazione, sulla loro esposizione in vendita in un negozio presso un centro commerciale, e sulla conseguente sussistenza della ricettazione; ha inoltre condiviso il diniego dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma 4, c.p. per numero degli articoli ed esposizione commerciale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 comma 2 cod. pen.
La difesa invocava la possibile configurabilità di tale fattispecie in luogo della ricettazione; la Corte non accoglie la censura e ritiene inammissibile il motivo, valorizzando la ricostruzione di merito sulla contraffazione e sulla destinazione alla vendita.
La Corte conferma la sussistenza della ricettazione in ragione della detenzione di beni contraffatti, della loro esposizione in vendita e dell'assenza di prova della liceità della detenzione.
comma 4 dell'art. 648 cod. pen.
L'attenuante è stata esclusa perché il numero elevato degli articoli e la loro esposizione per la vendita in un centro commerciale erano incompatibili con il riconoscimento della fattispecie attenuata.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già esaminate e confutate con motivazione congrua dalla sentenza di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni decisorie.
- Ai fini della ricettazione, la disponibilità di beni certamente contraffatti, la loro esposizione in un esercizio commerciale e l'assenza di prova della lecita provenienza o detenzione costituiscono elementi idonei a fondare la responsabilità.
- L'attenuante prevista per la ricettazione di particolare tenuità non può essere riconosciuta quando il numero degli oggetti e le modalità di detenzione o commercializzazione denotano un fatto non marginale e inserito in un contesto di vendita al pubblico.
- In sede di legittimità, la censura sulla configurazione del reato è destinata a essere respinta quando si risolva in una mera rivalutazione del compendio probatorio già logicamente apprezzato dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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