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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10365/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la responsabilità per ricettazione di numerose borse recanti marchi di lusso, ritenute contraffatte all'esito di accertamento peritale e trovate esposte alla vendita in un negozio situato presso un centro commerciale. Con tre motivi si deducevano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di prova della destinazione alla vendita, con conseguente contestazione della configurabilità del reato ipotizzato in luogo della ricettazione; 2) insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della ricettazione; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p. La Corte ha ritenuto i motivi generici, riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, e non idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo corretto e senza vizi logici sul dato della disponibilità di 685 borse (629 "Gucci" e 56 "Celine"), sulla loro contraffazione, sulla loro esposizione in vendita in un negozio presso un centro commerciale, e sulla conseguente sussistenza della ricettazione; ha inoltre condiviso il diniego dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma 4, c.p. per numero degli articoli ed esposizione commerciale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474, comma 2, c.p.

    art. 474 comma 2 cod. pen.

    La difesa invocava la possibile configurabilità di tale fattispecie in luogo della ricettazione; la Corte non accoglie la censura e ritiene inammissibile il motivo, valorizzando la ricostruzione di merito sulla contraffazione e sulla destinazione alla vendita.

  • art. 648 c.p.

    La Corte conferma la sussistenza della ricettazione in ragione della detenzione di beni contraffatti, della loro esposizione in vendita e dell'assenza di prova della liceità della detenzione.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    comma 4 dell'art. 648 cod. pen.

    L'attenuante è stata esclusa perché il numero elevato degli articoli e la loro esposizione per la vendita in un centro commerciale erano incompatibili con il riconoscimento della fattispecie attenuata.

  • art. 616 c.p.p.

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già esaminate e confutate con motivazione congrua dalla sentenza di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni decisorie.
  • Ai fini della ricettazione, la disponibilità di beni certamente contraffatti, la loro esposizione in un esercizio commerciale e l'assenza di prova della lecita provenienza o detenzione costituiscono elementi idonei a fondare la responsabilità.
  • L'attenuante prevista per la ricettazione di particolare tenuità non può essere riconosciuta quando il numero degli oggetti e le modalità di detenzione o commercializzazione denotano un fatto non marginale e inserito in un contesto di vendita al pubblico.
  • In sede di legittimità, la censura sulla configurazione del reato è destinata a essere respinta quando si risolva in una mera rivalutazione del compendio probatorio già logicamente apprezzato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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