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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06116/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando il principio per cui all'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria. La decisione richiama inoltre che l'inammissibilità è dichiarabile con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La vicenda processuale riguarda un imputato nei cui confronti il GIP del Tribunale aveva emesso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la carenza di motivazione della sentenza di patteggiamento e lamentando l'assenza dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte osserva tuttavia che tali censure non rientrano tra i casi di ricorso ammessi contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma richiamata come base della sentenza di patteggiamento impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di verificare i presupposti per il proscioglimento immediato.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Individua i casi tassativi nei quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; le censure dedotte non vi rientrano.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Richiamato per la declaratoria di inammissibilità con ordinanza.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge; censure sulla motivazione o sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non sono, di per sé, deducibili se non ricadono nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto al di fuori dei casi consentiti contro una sentenza di patteggiamento, la Corte deve dichiararlo inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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