Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04961/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito della responsabilità penale, ma conferma implicitamente la tenuta della motivazione della Corte d'appello sul trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva definito la sua posizione. L'unico motivo esaminabile riguardava la censura della motivazione sul trattamento sanzionatorio: la difesa contestava la correttezza della determinazione della pena, anche con riferimento alla valutazione delle circostanze e delle condizioni personali del ricorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondato, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la sentenza impugnata aveva già dato conto in modo congruo degli elementi ritenuti rilevanti, valorizzando in particolare la gravità delle modalità della condotta e l'elevata pericolosità sociale dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio guida per la commisurazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la mera valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio se la motivazione è congrua e priva di vizi logici.
  • L'obbligo motivazionale sulla pena è assolto quando il giudice richiama in modo non apparente gli elementi decisivi o rilevanti posti a base della quantificazione sanzionatoria.
  • La valorizzazione della gravità della condotta e della pericolosità sociale dell'imputato può giustificare il rigetto delle doglianze difensive sulla minore offensività del fatto o sulle condizioni personali dell'agente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.