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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44526/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per il reato di evasione (art. 385, terzo comma, cod. pen.) commesso il 5 luglio 2021 mentre l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari; dedotta violazione e carenza di motivazione quanto al diniego della causa di non punibilità per tenuità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., con particolare riferimento alla valutazione della gravità della condotta e dell'abitualità

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., rilevando insufficiente e apodittica la motivazione della Corte di appello. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la valutazione della tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo ai sensi dell'art. 133 cod. pen.) e che l'abitualità sussiste solo se l'agente ha commesso almeno due altri illeciti della stessa indole (possono essere valutati anche reati precedentemente ritenuti non punibili ex art. 131-bis). Ha quindi disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati

Norme richiamate

  • art. 385, terzo comma, cod. pen.

    Norma che incrimina l'evasione; qui richiamata quale titolo di reato contestato all'imputato per essersi allontanato dagli arresti domiciliari

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per tenuità del fatto: la Corte osserva che il riconoscimento richiede una valutazione complessiva della fattispecie sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; il mero riferimento alla violazione di prescrizioni cautelari o a una precedente decisione di non punibilità non è di per sé sufficiente a negare l'applicazione della causa

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio integrativo per la valutazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis

  • d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. 1, comma 2

    Riferimento normativo che ha modificato il sistema relativo alla tenuità del fatto; la Corte precisa la portata della norma come richiedente una valutazione articolata e non meramente formale

Massime di principio

  • La tenuità del fatto (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e motivata che consideri modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo (richiamo all'art. 133 cod. pen.)
  • L'abitualità della condotta si configura solo quando l'agente abbia commesso almeno due ulteriori illeciti della stessa indole oltre al fatto in esame; possono essere considerati anche reati precedentemente dichiarati non punibili ex art. 131-bis
  • Non è sufficiente, per escludere la causa di non punibilità, affermare genericamente la gravità del fatto sulla base della violazione di una misura cautelare più mite (es. domiciliari): il giudice deve spiegare concretamente perché la specifica violazione sia grave
  • Una precedente sentenza che abbia dichiarato la tenuità del fatto non preclude automaticamente in futuro il riconoscimento dell'art. 131-bis né prova di per sé l'abitualità
  • In caso di motivazione carente sul punto, la decisione va annullata e rimessa al giudice di merito che dovrà applicare i principi indicati dalla Corte di Cassazione

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