Ordinanza n. 1857/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza dirigenziale n. 3 del 29.05.2025 (Registro Generale n. 243 Area edilizia e T.P.L.) avente ad oggetto la demolizione emessa ai sensi dell’art. 15 della L.R. 15/08 per abuso in Via Edmondo Buccarelli n. 139, notificata il 28.10.2025, nonché di ogni altro atto (e/o condotta omissiva) presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresi, per quanto di ragione, i verbali di sopralluogo della Polizia Locale del 26.08.2024 e del 24.09.2024 e il presupposto modello 23/A bis prot. n. 260515 del 14.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione di opere edilizie abusive, con determinazione della sanzione pecuniaria per l'eventuale inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale comunale di demolizione emessa ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 15/2008, relativa a opere realizzate in un immobile sito in area paesaggisticamente vincolata. Sono stati contestati anche gli atti istruttori presupposti, tra cui i verbali di sopralluogo della Polizia Locale e il modello 23/A bis. Il giudice ha esaminato, in sede cautelare, le censure relative alla riconducibilità delle opere a una domanda di condono presentata nel 1995, alla loro asserita natura pertinenziale, al superamento del limite dimensionale previsto dalle NTA per i manufatti accessori, all'assenza di autorizzazione paesaggistica, al difetto di motivazione dell'ordinanza e alla quantificazione della sanzione pecuniaria prevista in caso di inottemperanza all'ordine demolitorio.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per assenza di apprezzabili profili di fumus boni iuris. Il TAR ha ritenuto che la relazione istruttoria comunale e la documentazione allegata, non specificamente contestate, dimostrino che le opere oggetto dell'ordinanza non erano comprese nell'istanza di condono del 1995. Ha inoltre rilevato, a un primo esame, che gli interventi non sembrano avere natura pertinenziale e che, anche qualificandoli come pertinenze, eccedono il limite di 7,5 mq previsto dall'art. 14 delle NTA per i manufatti accessori, avendo una consistenza complessiva di circa 49 mq. Le opere risultano comunque realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza del necessario titolo autorizzatorio, incluso il locale tecnico. Il difetto di motivazione è stato ritenuto privo di fumus, in ragione della natura vincolata e doverosa dell'ordinanza di demolizione. Quanto alla censura sulla sanzione pecuniaria per l'inottemperanza, il TAR ha rilevato preliminarmente possibili profili di inammissibilità per difetto di interesse attuale e concreto, poiché la sanzione non risultava ancora concretamente irrogata né era stato prodotto un atto di accertamento dell'inottemperanza; nel merito cautelare ha comunque ritenuto prima facie corretta la quantificazione effettuata secondo il regolamento comunale, tenendo conto della localizzazione degli abusi in area paesaggisticamente vincolata. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 800 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 15 l.r. n. 15/2008
Costituisce la base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione impugnata.
È la legge richiamata quale base dell'istanza di condono presentata nel 1995; il TAR ha ritenuto che le opere contestate non vi fossero comprese.
art. 14 NTA
Prevede il limite dimensionale per la realizzazione di manufatti accessori; le opere, pari complessivamente a circa 49 mq, lo superano.
art. 8, tabella 1, Regolamento comunale approvato con DCC n. 2/2016
È stata applicata dal Comune per quantificare la sanzione pecuniaria prevista in caso di inottemperanza all'ordine demolitorio, con rilievo alla localizzazione degli abusi in area vincolata.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentazione istruttoria comunale non specificamente contestata dalla parte ricorrente può essere valorizzata per ritenere insussistente il fumus boni iuris delle censure rivolte contro un'ordinanza di demolizione.
- Le opere edilizie non comprese nell'istanza di condono non possono beneficiare degli effetti del condono stesso.
- La qualificazione di un'opera come pertinenziale non è sufficiente a escludere i titoli edilizi necessari quando l'intervento supera i limiti dimensionali stabiliti dalla disciplina urbanistica locale.
- La realizzazione di opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza del relativo titolo autorizzatorio, costituisce elemento idoneo a escludere, in sede cautelare, il fumus delle censure contro l'ordine di demolizione.
- La natura vincolata e doverosa dell'ordinanza di demolizione può escludere, in sede cautelare, la fondatezza della censura di difetto di motivazione.
- La contestazione della sanzione pecuniaria prevista per l'inottemperanza all'ordine di demolizione può essere priva di interesse attuale e concreto prima dell'adozione dell'atto di accertamento dell'inottemperanza e della concreta irrogazione della sanzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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