Cassazione Penale, Sentenza n. 6371/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del 04/04/2022 del G.i.p. che aveva rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. avverso il provvedimento del 09/02/2022 con cui il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'incidente di esecuzione relativo alle modalità di attuazione del sequestro preventivo (anche per equivalente) disposto dal G.i.p. il 09/06/2021 nei confronti, tra gli altri, delle società Max Store s.r.l.s., Technorepair s.r.l.s., Nautica Retail s.r.l.s. e Speed Car s.r.l.s., per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e omessa dichiarazione (artt. 3 e 5 d.lgs. 10/03/2000 n.74). Il ricorrente articolava cinque motivi: i primi tre denunciavano inosservanza/erronea applicazione di norme penali e processuali (artt. 676, 666, 321 co.3, 178 co.1 lett. b) e c), c.p.p., e art. 111 Cost.) e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento impugnato sarebbe stato in realtà un nuovo provvedimento di sequestro e che il giudice aveva fondato la decisione su nuove informazioni della Guardia di Finanza (11/11/2021 e 19/01/2022) non presenti nel fascicolo cautelare. I motivi quarto e quinto lamentavano che il G.i.p. non avrebbe considerato che Sebastiani, in qualità di rappresentante legale delle società, aveva presentato istanza di revoca ex art. 321 c.p.p. e che con decreto del 09/06/2021 era stato già rigettato il sequestro sui beni societari, per cui non sarebbero emersi indizi circa l'utilizzo delle società come schermo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze e, soprattutto, ha rilevato la carenza di legittimazione attiva di Sebastiani: poiché i beni erano di proprietà di società terze, erano le società stesse (e non una persona sottoposta a indagine) i soggetti legittimati a proporre opposizione per l'erronea esecuzione della misura e per ottenere il dissequestro. Sebastiani avrebbe dovuto agire quale legale rappresentante delle società o ottenere la rappresentanza formale. Per effetto dell'inammissibilità, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento nella cassa delle ammende di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., tenuto conto della giurisprudenza costituzionale citata (Corte cost. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 667, comma 4, codice di procedura penale
Disciplina l'opposizione all'ordinanza del giudice dell'esecuzione; il ricorso strutturato ex art. 667 deve essere proposto da soggetti legittimati all'impugnazione (chi ha interesse diretto sui beni sequestrati)
art. 616 codice di procedura penale
Consente la condanna alle spese e a una somma a titolo di ammenda quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile; applicata per la condanna a versare euro 3.000,00
art. 321 codice di procedura penale
comma 3 menzionato nel ricorso
Regola l'istanza di revoca delle misure cautelari; il giudice valuta la revoca in base alla titolarità e all'interesse del proponente (qui il rilievo era che la revoca era stata prospettata da Sebastiani ma i beni appartenevano alle società)
artt. 3 e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74
Norme sostanziali relative ai reati fiscali (dichiarazione fraudolenta e omessa dichiarazione), che giustificavano il sequestro preventivo contestato
Richiamate nel ricorso come norme processuali che, a detta del ricorrente, sarebbero state violate; il giudice della Corte ha ritenuto comunque infondate le doglianze e ha confermato l'inammissibilità per carenza di legittimazione
art. 111 Costituzione
Richiamato dal ricorrente in tema di garanzie difensive; la Corte non ha comunque accolto l'eccezione poiché ha escluso la legittimazione di Sebastiani a impugnare
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come principio sul comportamento della parte nella determinazione della causa di inammissibilità e sull'onere della prova della colpa; il giudice ha comunque ritenuto non sussistere elementi per escludere la responsabilità del ricorrente nell'avere proposto il ricorso
Massime di principio
- La legittimazione ad opporsi all'esecuzione di misure cautelari (sequestro) spetta a chi ha un interesse diretto e concreto sui beni oggetto del provvedimento: se i beni appartengono a società, sono le società (o il loro legale rappresentante ufficiale) a dover proporre l'opposizione, non un singolo indagato a titolo personale
- Chi agisce in giudizio per conto di una società deve farlo in qualità di legale rappresentante o munito di idonea procura; l'agire a titolo personale quando l'interesse è societario comporta rischio di inammissibilità
- L'incidente di esecuzione non può trasformarsi in un nuovo provvedimento di sequestro: il giudice dell'esecuzione non può, nell'ambito del procedimento incidentale, instaurare una nuova cautela non richiesta dalle parti
- Nuove note investigative o informazioni sopravvenute devono essere inserite e documentate nel fascicolo cautelare e valutate secondo le regole della prova e del contraddittorio; utilizzarle per fondare un provvedimento senza adeguata istruttoria può essere contestabile, ma l'eccezione di illegittimità va proposta dalla parte legittimata
- Prima di proporre ricorsi o opposizioni, è fondamentale verificare e documentare la titolarità dei beni e la qualità processuale: errori di legittimazione determinano l'inammissibilità e possono comportare sanzioni pecuniarie
- Se si teme che la titolarità societaria sia fittizia (per esempio uso di società come schermo), occorre che ciò emerga da indizi specifici nel fascicolo cautelare: la mera qualità della persona che propone l'opposizione non sostituisce la necessità di prova dell'uso fraudolento delle società
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