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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04962/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008 emesso nei confronti di un socio unico, sul presupposto che la società partecipata non avesse presentato la dichiarazione dei redditi né fornito la documentazione richiesta, sicché l'Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito della società e, applicando la presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in società a ristretta base partecipativa, aveva imputato al socio il corrispondente maggior reddito. Il contribuente ha impugnato l'atto e in appello la CTR ha solo parzialmente accolto il gravame, rideterminando il reddito ma confermando la legittimità dell'accertamento. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di illegittimità dell'avviso per mancato contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio; 2) nullità della sentenza per mancanza assoluta o apparenza della motivazione ex art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale, lamentando anch'essa la nullità della sentenza per motivazione assente o apparente.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo infondata la doglianza sul contraddittorio preventivo perché, trattandosi di imposte dirette e di accertamento cd. a tavolino, non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, rilevando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione meramente apodittica e apparente, dunque nulla. Il secondo motivo del ricorso incidentale è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza e la conversione del successivo ricorso in ricorso incidentale se tempestivo.

  • art. 371 c.p.c.

    regola la proposizione del ricorso incidentale in cassazione.

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di proporre le impugnazioni successive nello stesso procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    fondamento dei motivi di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia e per motivazione mancante o apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    imposta il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione integra omessa pronuncia.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiede la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione ricorre in caso di motivazione mancante o solo apparente.

  • art. 111 Cost.

    evocato per giustificare, in nome dell'economia processuale e della ragionevole durata, la possibilità per la Cassazione di decidere nel merito su una questione di diritto non esaminata dal giudice di appello.

  • art. 384 c.p.c.

    interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Corte di decidere nel merito, senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l'omessa pronuncia su una questione di diritto può essere direttamente sanata dalla Corte di cassazione con decisione nel merito, senza cassazione con rinvio, quando la questione non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
  • Per i tributi non armonizzati, come le imposte dirette, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti cd. a tavolino; tale obbligo sussiste solo se previsto da specifiche disposizioni normative.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre quando il provvedimento contiene solo affermazioni apodittiche o formule stereotipate, prive di un effettivo itinerario logico-idoneo a consentire il controllo sul decisum.
  • L'erronea o insufficiente valutazione del merito non coincide con la motivazione apparente: il vizio rilevante è solo quello che, dal testo della sentenza, impedisce di comprendere le ragioni della decisione.
  • In presenza di ricorso principale e ricorso successivamente proposto avverso la medesima sentenza, il secondo va qualificato come incidentale se tempestivo e i ricorsi vanno riuniti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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