Cassazione Civile, Ordinanza n. 15263/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva negato il compenso richiesto dalla società per mancanza di accettazione dell’opera da parte dei committenti. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un accordo familiare per la realizzazione di due villette bifamiliari su un terreno edificabile, con esecuzione dei lavori affidata a una società di costruzioni riferibile a uno dei partecipanti. Dopo la realizzazione e la consegna di alcune unità, la società ha chiesto il pagamento di oltre 296 mila euro a titolo di corrispettivo per le opere eseguite. Il Tribunale ha qualificato il rapporto come appalto privato e ha condannato le coppie convenute al pagamento di una somma residua, oltre a disporre la consegna di alcune unità immobiliari. In appello, una sola coppia di convenuti ha impugnato la decisione e la Corte d’appello ha riformato integralmente la sentenza, rigettando la domanda della società sul rilievo che il diritto dell’appaltatore al compenso, in assenza di specifica pattuizione, presuppone l’accettazione dell’opera; nel caso concreto, i convenuti avevano contestato il diritto al corrispettivo e denunciato vizi e difformità, sicché non risultava integrata un’accettazione, neppure tacita. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1665 c.c. e 167, 183, n. 1, 345 c.p.c., sostenendo che l’eccezione di inadempimento sarebbe stata tardiva e che vi era stata comunque consegna, almeno parziale, dell’opera; 2) violazione dell’art. 1665 c.c. per omesso esame del fatto decisivo relativo alla divisione e alla consegna delle unità durante il giudizio; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. per l’asserita eccessività della liquidazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato che l’accettazione dell’opera, anche tacita, è elemento costitutivo della pretesa di pagamento del corrispettivo quando manchi un diverso accordo; ha rilevato che la consegna parziale o in corso di causa non vale, di per sé, come accettazione se l’opera è stata ricevuta con contestazioni e riserve; ha inoltre escluso l’omesso esame del fatto decisivo e ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese secondo soccombenza e secondo i parametri tabellari applicabili.
Norme richiamate
L'accettazione dell'opera, anche tacita, richiede la ricezione senza riserve; in assenza di accettazione non sorge il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, salvo diverso accordo tra le parti.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale in tema di difese e preclusioni, ma non decisivo nella soluzione finale.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta tardività delle difese avversarie, senza accoglimento della censura.
Richiamato per sostenere l'inammissibilità in appello di una nuova eccezione/domanda, ma la censura è stata respinta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge invocata per i primi due motivi e per il terzo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo, ritenuta infondata perché il fatto era già stato esaminato.
Le spese seguono la soccombenza; la riforma della decisione di primo grado giustifica la rideterminazione delle spese anche di quel grado.
Il ricorso è stato definito nel procedimento accelerato previsto per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta nel procedimento accelerato, la ricorrente è stata condannata a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato proponente a partecipare al collegio, alla luce di Cass. Sez. U. n. 9611/2024.
Richiamato, in combinazione con l'art. 51 c.p.c., per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato proponente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Applicato per la liquidazione delle spese di lite secondo i parametri tabellari.
decreto 13 agosto 2022, n. 147
Applicato ratione temporis quale modifica dei parametri di liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto, quando non sia pattuito diversamente, il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo presuppone l'accettazione dell'opera da parte del committente.
- L'accettazione tacita dell'opera richiede una ricezione senza riserve; la mera consegna dell'immobile, specie se accompagnata da contestazioni su vizi e difformità, non basta a integrare accettazione.
- La contestazione dei vizi e la richiesta di compensazione tra corrispettivo e costi di ripristino possono escludere la conclusione che il committente abbia definitivamente accettato l'opera.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è infondata quando il fatto storico dedotto risulti già apprezzato dal giudice di merito, ancorché con esito non favorevole alla parte.
- La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e, in caso di riforma della decisione di primo grado, deve essere rivista anche per quel grado sulla base dei parametri applicabili e della valutazione discrezionale del giudice.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la definizione del ricorso in conformità alla proposta può comportare la condanna della parte ricorrente alle somme ulteriori previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
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