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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13239/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto domanda di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001 per la pretesa irragionevole durata di una vicenda processuale articolata in più segmenti: un giudizio di cognizione davanti al giudice del lavoro, una prima esecuzione, una successiva esecuzione presso terzi, un giudizio di merito introdotto a seguito di opposizione all'esecuzione e il relativo appello e giudizio di legittimità. La Corte d'appello aveva però negato l'indennizzo ritenendo, da un lato, che il ricorrente non potesse invocare la legge Pinto per la fase di cognizione in cui era stato solo difensore e non parte processuale, e, dall'altro, che per le fasi esecutive e di merito residue non vi fosse durata irragionevole, anche per effetto delle sospensioni non computabili e perché l'estinzione del giudizio faceva operare la presunzione di insussistenza del pregiudizio. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89/2001 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato il pregiudizio effettivamente subito e che la durata del procedimento presupposto andasse valutata unitariamente, comprensiva della fase esecutiva; ha inoltre denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame del thema decidendum, richiamando l'art. 6 CEDU e i principi delle Sezioni Unite n. 19883/2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero adeguatamente con le rationes decidendi del decreto impugnato e fossero prive della necessaria specificità ex art. 366 c.p.c., perché non distingueva con chiarezza tra i vari giudizi e le diverse posizioni del ricorrente, non indicava compiutamente gli atti processuali rilevanti e pretendeva di applicare principi sull'unitarietà di cognizione ed esecuzione non pertinenti al caso, dato che nella fase di cognizione il ricorrente era solo difensore. Inoltre, ha affermato che la sospensione del processo esecutivo non può essere computata nella durata ragionevole ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, l. n. 89/2001, e che l'estinzione del processo integra una presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, superabile con prova contraria che nel caso non risultava adeguatamente allegata o dimostrata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 5-ter l. n. 89 del 2001

    richiamato come base dell'opposizione decisa dalla Corte d'appello

  • art. 2, comma 2-quater, l. n. 89 del 2001

    "ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso"

    il tempo di sospensione del processo, anche esecutivo, va escluso dal calcolo della durata ragionevole

  • art. 2, comma 2-sexies, lettera c), l. n. 89 del 2001

    "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: [...] estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile"

    introduce una presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio in caso di estinzione del processo, con conseguente spostamento dell'onere della prova

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    il ricorso deve contenere chiara esposizione dei fatti, chiara e sintetica illustrazione dei motivi e specifica indicazione degli atti rilevanti

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    invocato per richiedere un confronto con l'eventuale consolidamento della giurisprudenza di legittimità

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato in relazione al sindacato sulla valutazione di esistenza e sufficienza della prova contraria rispetto alla presunzione legale

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto come violato per asserito omesso esame del thema decidendum

  • art. 6 CEDU

    "ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il "suo" processo"

    tutela il diritto alla ragionevole durata del processo proprio della parte, non di chi vi abbia solo interesse professionale senza esserne parte

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda di distrazione delle spese, ritenuta però di natura incidentale

  • artt. 306 e 307 c.p.c.

    norme cui rinvia la presunzione di estinzione per rinuncia o inattività delle parti

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    menzionato nel percorso processuale relativo all'opposizione all'esecuzione dell'INPS

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non applicato perché il procedimento era esente dal contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale e il deposito della memoria

  • art. 2, l. n. 89 del 2001

    norma generale sull'equa riparazione per la irragionevole durata del processo

Massime di principio

  • Ai fini dell'equa riparazione, il diritto all'indennizzo compete alla parte del processo presupposto che lamenti la durata irragionevole del proprio giudizio; chi abbia partecipato solo come difensore o abbia un interesse meramente professionale non può pretendere l'indennizzo per la durata del processo altrui.
  • Il processo di cognizione e il successivo processo esecutivo sono autonomi ai fini della legge Pinto: la durata irragionevole va verificata separatamente per ciascun segmento, senza sommatoria automatica dei tempi.
  • Nel computo della durata ragionevole non si considera il periodo in cui il processo è sospeso; il giudice deve quindi escludere tali intervalli dal calcolo dell'eccedenza risarcibile.
  • L'estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti determina una presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata; per superarla occorre una specifica prova contraria, non essendo sufficiente allegare in via astratta un interesse alla prosecuzione o una parziale soddisfazione del credito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con tutte le rationes decidendi della decisione impugnata e rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, indicando chiaramente fatti, motivi e atti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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