Cassazione Penale, Sentenza n. 10610/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa ad Alfano per aver beneficiato del medesimo istituto per più di due volte, in presunta violazione dell'art. 164 cod. pen.; il ricorrente ha denunciato violazione di legge sostenendo che una delle precedenti sospensioni riguardava una condanna per emissione di assegni senza provvista (reato poi depenalizzato) e quindi non poteva essere computata come precedente ostativo alla concessione successiva del beneficio
La decisione
la Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto che la sospensione condizionale concessa con riferimento alla condanna per il reato poi depenalizzato non può essere considerata ostativa per future concessioni (principio dell'abolitio criminis che fa cessare gli effetti penali della condanna). Di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione relativa alla sentenza del 2 luglio 2013 (irrevocabile il 31/10/2013) e ha rinviato al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio su quel punto; ha invece confermato la revoca della sospensione concessa con la sentenza divenuta irrevocabile il 27/11/2018, avendo questa violato la prescrizione dell'art. 164 cod. pen.
Norme richiamate
limita le reiterate concessioni della sospensione condizionale e contiene il divieto di concederla più volte salvo che, cumulando le pene, non si superino i limiti di concedibilità; la Corte ha interpretato che tale divieto non può essere applicato tenendo conto di sospensioni concesse per condanne riferite a fatti depenalizzati (abolitio criminis)
stabilisce i limiti di pena entro i quali la sospensione condizionale può essere concessa; la Corte ha richiamato il criterio del cumulo delle pene ai fini della verifica dei limiti di concedibilità della sospensione
legge n. 386 del 1990 (emissione di assegni senza provvista)
la fattispecie originaria di emissione di assegni senza provvista è stata citata come reato per il quale era stata concessa una sospensione poi divenuta priva di rilevanza penale in seguito alla depenalizzazione
decreto legislativo n. 507 del 30/12/1999
ha depenalizzato la fattispecie di emissione di assegni senza provvista; per la Corte l'entrata in vigore di tale norma ha effetto di "abolitio criminis" che azzera gli effetti penali della condanna precedente e impedisce che questa costituisca ostacolo per future sospensioni
Cass. Sez. 1, n. 22277 del 02/07/2020, Rv. 279438
precedente richiamato per il principio secondo cui non si deve procedere alla revoca di sospensioni concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti come reato; l'abolitio criminis fa cessare gli effetti penali della condanna anche in relazione alla sua idoneità a costituire precedente ostativo
Massime di principio
- La depenalizzazione di un fatto (abolitio criminis) estingue gli effetti penali della condanna e impedisce che quella condanna sia conteggiata come precedente ostativo alla concessione o al mantenimento della sospensione condizionale della pena.
- Nel valutare la possibilità di concedere o revocare la sospensione condizionale il giudice deve tener conto soltanto delle condanne ancora rilevanti sul piano penale; condanne riferite a fatti depenalizzati non possono ostacolare nuove concessioni.
- L'art. 164 cod. pen. vieta in linea di principio la concessione più volte della sospensione condizionale, ma il divieto è superabile se la pena da infliggere, cumulata con quella della condanna precedente rilevante, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163.
- La revoca della sospensione concessa deve essere valutata singolarmente per ciascuna concessione: se una determinata sospensione è stata concessa irregolarmente (ad es. in violazione dell'art. 164) può essere revocata anche se altre, legittimamente concesse, restano valide.
- In presenza di dubbi sulla rilevanza di precedenti condanne (per esempio quando alcune fattispecie sono state poi depenalizzate), il giudice di merito può essere chiamato a riesaminare il punto e, se necessario, il giudice superiore può annullare e rinviare per nuovo esame.
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