Cassazione Civile, Ordinanza n. 05820/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di un immobile, concluso tra una società promissaria acquirente e una società promittente venditrice, con successive pattuizioni integrative. La promissaria acquirente ha convenuto davanti al Tribunale di Napoli la promittente alienante e una società terza che aveva poi acquistato l’immobile con atto definitivo, chiedendo in via principale la risoluzione del preliminare per grave inadempimento della promittente venditrice e il risarcimento dei danni anche nei confronti del terzo per responsabilità extracontrattuale; in subordine ha formulato domande risarcitorie solo contro la venditrice. Il Tribunale, rilevata d’ufficio la questione, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Nola, valorizzando una clausola del preliminare che devolveva in via esclusiva al foro di Nola ogni controversia relativa al contratto. Con il ricorso per regolamento di competenza la società attrice ha censurato: (1) la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale derivante da un foro convenzionale esclusivo, sostenendo che l’eccezione avrebbe potuto essere proposta solo dalla parte che aveva sottoscritto la clausola e solo nei termini di rito; (2) l’applicazione della clausola convenzionale anche alla società terza estranea al preliminare, deducendo che il cumulo soggettivo e la connessione non consentivano di imporre il foro pattuito a un soggetto non parte del contratto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che il foro convenzionale esclusivo pattuito dalle parti integra una competenza derogata e non inderogabile; pertanto la relativa incompetenza territoriale non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata nella comparsa di risposta. Poiché nel caso concreto l’eccezione non era stata ritualmente sollevata, la declaratoria di incompetenza è stata cassata. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha quindi dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Napoli e disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi a tale ufficio, rimettendo a esso anche la liquidazione delle spese del procedimento.
Norme richiamate
richiamato quale base del regolamento di competenza avverso la decisione declinatoria di competenza
l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere proposta nei termini e modi previsti dalla norma, non essendo rilevabile d’ufficio
invocato dalla ricorrente in relazione ai limiti della competenza territoriale derogabile
invocato dalla ricorrente in relazione al patto di deroga della competenza territoriale
richiamato nel secondo motivo per sostenere l’irrilevanza della clausola convenzionale nei confronti del terzo convenuto
menzionato dal Tribunale per individuare il forum contractus nel luogo di conclusione del contratto
Massime di principio
- Il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, non trasforma la competenza territoriale in competenza inderogabile: resta una competenza derogata, soggetta alle regole ordinarie sull’eccezione di incompetenza.
- L’incompetenza territoriale fondata su clausola convenzionale deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata; in difetto, il giudice non può rilevarla d’ufficio.
- Quando il giudice declina la competenza territoriale sulla base di una clausola di foro esclusivo senza che l’eccezione sia stata ritualmente sollevata, la decisione è cassabile in sede di regolamento di competenza.
- La questione dell’estensione del foro convenzionale a un soggetto terzo estraneo al contratto resta assorbita se il giudice di merito ha erroneamente rilevato d’ufficio l’incompetenza territoriale.
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