Cassazione Penale, Ordinanza n. 37122/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato riconosciuto responsabile dal Tribunale di Bologna per il reato di ricettazione di una bicicletta proveniente da furto, accertato a Bologna il 20 settembre 2019. La Corte d'appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile il relativo appello per difetto di specificità dei motivi, ritenendolo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 581, 178, comma 1, lett. c), e 179 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come generico l'atto di gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'atto di appello fosse ictu oculi assolutamente generico e non si confrontasse con la motivazione, articolata e congrua, del Tribunale. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio di diritto sulla specificità dei motivi di impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di ricettazione, contestato per la detenzione/gestione di una bicicletta proveniente da furto.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Indica i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal difensore: violazione di legge, vizi di motivazione e ulteriori censure processuali.
Richiamato in relazione all'onere di specificità dei motivi di impugnazione.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi non enunciano e non argomentano rilievi critici puntuali rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
- L'onere di specificità dei motivi di impugnazione cresce in proporzione alla specificità della motivazione della sentenza impugnata: quanto più la decisione di merito è analitica, tanto più puntuali devono essere le censure.
- In cassazione, la doglianza che si limiti a contestare la valutazione di genericità dell'appello è inammissibile se non confuta concretamente la ratio della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di merito.
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