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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36433/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'I.N.P.S. di restituzione di somme erogate a titolo di assegno sociale, ritenute indebitamente percepite per il superamento della soglia reddituale. La Corte d'appello di Napoli aveva accolto solo in parte l'impugnazione del beneficiario, escludendo la ripetibilità delle prestazioni per gli anni 2012-2014 perché la situazione reddituale era ritenuta conosciuta o comunque conoscibile dall'ente, ma ammettendo la ripetizione per gli anni 2015 e 2016 perché le dichiarazioni dei redditi di tali anni non risultavano prodotte. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione di fatti pacifici e dell'intera documentazione in atti. In particolare ha sostenuto che l'I.N.P.S. non aveva contestato la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, anzi, aveva depositato tutte le dichiarazioni, comprese quelle relative agli anni 2015 e 2016, sia in primo grado sia in appello. La censura mirava a dimostrare che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto non conoscibili i redditi degli anni contestati, senza considerare tutte le risultanze processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato, nel rispetto del principio di autosufficienza, che il ricorrente aveva dedotto e documentato la produzione da parte dell'I.N.P.S. delle dichiarazioni dei redditi relative anche agli anni 2015 e 2016. Di conseguenza, la Corte territoriale non aveva considerato tutte le risultanze processuali né le circostanze pacifiche tra le parti, incorrendo nella denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per censurare la decisione di merito sotto il profilo della violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto censurabile la mancata considerazione dei fatti pacifici e delle risultanze processuali non contestate.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto censurabile la mancata valutazione dell'intera documentazione prodotta in giudizio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato quale base della proposta depositata e comunicata alle parti prima della decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è censurabile la decisione di merito che, nel valutare la prova, ometta di considerare documenti e circostanze pacifiche ritualmente introdotti nel processo.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere ravvisata quando il giudice di merito fondi la decisione su una ricostruzione fattuale incompatibile con risultanze processuali decisive già acquisite e non contestate.
  • Ai fini della ripetizione di indebito di prestazioni previdenziali, la verifica della conoscibilità della situazione reddituale da parte dell'ente deve essere compiuta tenendo conto dell'intero materiale istruttorio ritualmente prodotto dalle parti.
  • Quando il ricorrente documenta che un fatto decisivo era già emerso dagli atti di causa, la motivazione che lo disregola può essere cassata con rinvio per nuovo esame in diversa composizione.

Come è indicizzato

MateriePensioniProveRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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