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Ordinanza

Ordinanza n. 181/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensiva, - del Decreto n. 640 del 4.07.2025 con il quale l’USR Emilia Romagna, in persona del suo Direttore Generale pro tempre, ha approvato la Graduatoria Definitiva di Merito relativa alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 6.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia Romagna e dell’allegato elenco, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente; - dei successivi Decreti nn. 720 dell’11.07.2025, 1085 del 22.08.2025, 1087 del 25.08.2025 e 1121 del 26.08.2025 con i quali l’USR Emilia Romagna, in persona del suo Direttore Generale pro tempre, ha approvato, rettificato e integrato la Graduatoria Definitiva di Merito relativa alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 6.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia Romagna e dell'allegato elenco, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente; - della scheda di valutazione dei titoli relativa al ricorrente come predisposta dalla Commissione valutatrice nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d’ora ci si riserva di impugnare; e declaratoria, anche in via cautelare, del diritto del ricorrente a ottenere la valutazione di tutti i titoli così come dichiarati ai fini della utile partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 6.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia-Romagna.

Giustizia amministrativa202501360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito e successive rettifiche e integrazioni della procedura concorsuale per la classe di concorso AB25, nella parte in cui non includono il ricorrente, nonché la scheda di valutazione dei titoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto di approvazione della graduatoria definitiva di merito relativa alla procedura concorsuale per posti comuni nella scuola secondaria, classe di concorso AB25, nonché i successivi decreti di rettifica e integrazione e la scheda di valutazione dei titoli. La contestazione riguarda la mancata inclusione del candidato nella graduatoria e la mancata valutazione di tutti i titoli dichiarati. È stata inoltre proposta domanda di declaratoria del diritto alla valutazione integrale dei titoli ai fini della partecipazione utile alla procedura.

La decisione

Il TAR non ha sospeso i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, considerando che il ricorrente risultava già assegnatario di un incarico annuale di docenza, circostanza dichiarata dalla difesa erariale e non contestata. L’incarico annuale è stato fatto salvo. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudizio di merito è stato fissato alla pubblica udienza del 14 maggio 2026. L’ordinanza non definisce i motivi di illegittimità dedotti né anticipa una valutazione conclusiva sulla fondatezza del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di fissare con priorità la trattazione del merito quando la tutela cautelare può essere adeguatamente soddisfatta mediante la sollecita definizione del giudizio, senza sospendere gli atti impugnati.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può non sospendere gli atti impugnati e fissare prioritariamente la trattazione della causa ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Nella valutazione cautelare relativa a una procedura concorsuale, la disponibilità di un incarico annuale già conferito al ricorrente può essere considerata dal giudice per escludere la necessità di sospendere la graduatoria, ferma restando la salvaguardia dell’incarico e la successiva decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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