Cassazione Civile, Ordinanza n. 25829/2021 del 23/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione dell’indennità dovuta per l’espropriazione e per l’occupazione d’urgenza di un fabbricato e di terreni appartenenti a un ente ecclesiastico, ablati per la realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A14. La Corte d’appello, in sede di opposizione alla stima ex art. 54 d.P.R. 327/2001, aveva fissato l’indennità di esproprio e quella di occupazione sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, qualificando l’area come non edificabile perché destinata a servizi di carattere religioso e quindi ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ex art. 360, n. 5 c.p.c., l’omesso esame della destinazione urbanistica effettiva del terreno come zona F2, evidenziando che lo strumento urbanistico prevedeva possibilità edificatorie, intervento edilizio diretto e un indice di edificabilità; con il secondo ha dedotto, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 32 e 37 d.P.R. 327/2001, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel trattare come inedificabile un’area che, pur con destinazione a servizi, consentiva edificazione privata e dunque doveva essere considerata edificabile ai fini indennitari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi, perché entrambi diretti a censurare la qualificazione del terreno come non edificabile. Ha richiamato il principio secondo cui la natura edificabile o meno dell’area va accertata con riferimento alla situazione urbanistica esistente alla data del decreto di esproprio, verificando la sussistenza o meno delle possibilità legali di edificazione. Ha quindi osservato che la Corte d’appello non aveva correttamente considerato la destinazione urbanistica F2 risultante dagli strumenti urbanistici vigenti, i quali prevedevano anche intervento diretto e nuova costruzione/ampliamento per attrezzature religiose gestibili anche da privati. Per questo ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame della stima e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Costituisce il rimedio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione.
art. 22 bis d.P.R. n. 327/2001
Rileva per la differenza indennitaria dovuta fino alla corresponsione.
Impone la determinazione dell’indennità secondo il valore venale del bene e la distinzione tra aree edificabili e non edificabili.
La Corte ne valorizza la nozione di assenza di possibilità legali di edificazione, che ricorre solo in presenza di vincoli di inedificabilità assoluta o di preclusione al rilascio di titoli abilitativi per manufatti privati.
art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.
È invocato per denunciare l’omesso esame della destinazione urbanistica effettiva del bene.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È invocato per censurare la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di determinazione dell’indennità di esproprio.
È richiamato come precedente disciplina, poi confluita negli artt. 32 e 37 del d.P.R. 327/2001, sulla determinazione del valore dei suoli espropriati.
Massime di principio
- Ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, la qualificazione del suolo come edificabile o non edificabile va compiuta con riferimento alla situazione urbanistica esistente alla data del decreto di esproprio.
- La nozione rilevante è quella di edificabilità legale: un’area è non edificabile solo quando lo strumento urbanistico o altra previsione normativa abbiano concretamente precluso il rilascio di titoli abilitativi per edifici o manufatti di natura privata.
- Una destinazione urbanistica a servizi o attrezzature pubbliche non comporta automaticamente inedificabilità assoluta; occorre verificare in concreto se il piano consenta interventi edilizi privati, anche con destinazioni intermedie o specifiche.
- Nel giudizio di opposizione alla stima, il giudice di merito deve considerare le risultanze tecniche e urbanistiche pertinenti, senza limitarsi a un’etichetta generica di area per servizi, quando il piano consenta nuova costruzione, ampliamento o intervento edilizio diretto.
- Se la Corte territoriale omette di considerare la concreta destinazione urbanistica e le possibilità legali di edificazione del fondo espropriato, la decisione sulla stima indennitaria è censurabile in cassazione per violazione di legge e/o omesso esame del fatto decisivo.
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