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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04849/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per carenza di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., rilevando la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la penale responsabilità per il reato di ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione in fatto e la valutazione del dolo. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è privo di specificità, perché si limita a riproporre doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva valorizzato plurimi elementi per desumere la sussistenza del dolo e aveva ritenuto inverosimile la versione fornita dall'imputato e dal teste.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi di ricorso, quando si traduce in assenza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre le stesse doglianze di merito già disattese.
  • La specificità del motivo richiede una critica puntuale delle ragioni poste a base della decisione impugnata; l'assenza di tale correlazione integra il vizio sanzionato dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando il giudice di merito ha motivato in modo logico e coerente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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