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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12170/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non censuravano reali vizi di motivazione o di diritto, ma chiedevano una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo: (1) l'omessa risposta argomentativa alla richiesta, formulata nei motivi di appello, di valorizzare una fonte testimoniale assunta in primo grado che, secondo la difesa, sarebbe stata incompatibile con il narrato della persona offesa; (2) l'erroneità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sollecitando una nuova valutazione alternativa del fatto e delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il giudice di merito non aveva ignorato la prova testimoniale, ma l'aveva ritenuta sovrapponibile al racconto della persona offesa; il secondo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità poiché mirava a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o di diversa ricostruzione dei fatti; sono ammissibili solo censure di legittimità effettive.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    La valutazione delle prove testimoniali appartiene al giudice di merito, che può ritenere attendibile la prova della persona offesa se sorretta da motivazione non illogica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rilettura del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa del fatto, poiché la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito.
  • La denuncia di omessa motivazione non è fondata quando la sentenza impugnata abbia comunque preso in considerazione il dato probatorio dedotto dalla difesa, spiegando perché non lo ritiene decisivo o perché lo ritiene convergente con le altre risultanze.
  • La testimonianza della persona offesa può essere ritenuta prova attendibile e sufficiente se il giudice di merito ne dà adeguata e logica giustificazione, anche in presenza di difese che prospettino letture alternative degli stessi fatti.
  • I motivi di ricorso che mirano solo a sostituire la propria lettura delle risultanze processuali a quella del giudice di merito sono inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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