Cassazione Civile, Ordinanza n. 35082/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un revisore contabile, operante nel settore della finanza di impresa e svolgendo attività di consulenza a favore di una società di revisione/consulenza di cui era collaboratore e socio in base a contratto di prestazione d’opera intellettuale, aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per più annualità, sostenendo di non essere dotato di autonoma organizzazione. La CTP aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, ma la CTR del Lazio aveva ribaltato l’esito ritenendo che i costi dichiarati fossero incompatibili con una mera organizzazione personale e che ciò dimostrasse il contributo di una struttura organizzativa alla produzione del valore professionale. In cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell’art. 2 d.lgs. 446/1997: con il primo motivo ha contestato l’erronea applicazione del criterio dell’autonoma organizzazione, sostenendo di lavorare con beni strumentali della committente e senza dipendenti o collaboratori propri; con il secondo motivo ha censurato l’affermazione della CTR secondo cui l’autonoma organizzazione mancherebbe solo quando il professionista non sia inserito in una struttura complessa, osservando che il requisito non ricorre quando il contribuente non è il responsabile dell’organizzazione. Il terzo motivo, relativo all’omesso esame della documentazione probatoria, è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo corretta la censura sulla nozione di autonoma organizzazione ai fini IRAP e sulla sua applicazione al caso di un professionista che svolga l’attività all’interno dell’organizzazione di una società terza di cui sia socio/collaboratore. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità, dovendo valutare ulteriori questioni di fatto, compreso il quantum del rimborso e il periodo di effettivo svolgimento dell’attività per la committente.
Norme richiamate
Il presupposto IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi; l’autonoma organizzazione non si identifica con il semplice esercizio abituale dell’attività professionale, ma richiede che il contribuente sia responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non occasionale.
L’IRAP è qualificata come imposta a carattere reale e non come imposta sul reddito.
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione della norma sostanziale in tema di IRAP.
art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
È il parametro invocato per l’omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.
Richiamato per la memoria depositata in vista della trattazione camerale.
Massime di principio
- Ai fini dell’IRAP, l’autonoma organizzazione ricorre solo se il professionista sia responsabile dell’apparato organizzativo e non sia inserito in una struttura riferibile ad altrui responsabilità e interesse.
- Quando il professionista opera stabilmente all’interno dell’organizzazione di una società terza, della quale sia socio, collaboratore o dipendente, i compensi percepiti non sono automaticamente soggetti a IRAP per il solo fatto dell’esistenza di una struttura organizzata, poiché tale struttura può essere imputata alla società e non alla persona fisica.
- Nel giudizio di rimborso IRAP l’onere di provare i fatti costitutivi dell’assenza del presupposto impositivo grava sul contribuente, e la verifica va compiuta per ciascun anno d’imposta contestato.
- La mera affermazione che i costi dichiarati siano superiori a quelli ordinariamente sostenuti da un professionista non basta, da sola, a dimostrare l’autonoma organizzazione, se non siano specificati natura, consistenza e incidenza di quei costi sull’attività svolta.
- L’errore del giudice di merito può consistere nell’attribuire al professionista l’organizzazione predisposta da una società terza, trasformando indebitamente quest’ultima in una mera interposta fittizia e alterando il criterio di imputazione del presupposto IRAP.
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