Cassazione Penale, Sentenza n. 2526/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva rigettato la richiesta di equo indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 314 e ss. e art. 627, comma 3, cod. proc. pen.), vizio di motivazione, illogicità e contraddittorietà. Sosteneva che la Corte aveva illegittimamente valorizzato l'arresto del 9 settembre 1992 — collegandolo, a distanza di anni, a fatti di sangue (omicidi di Saitta e Salamone) e alla faida mafiosa — senza indicare comportamenti dolosi o gravemente colposi del ricorrente che avessero concorso alla adozione della custodia cautelare. Contestava il travisamento delle dichiarazioni del collaboratore Severino Paolo e la ricostruzione circa la presenza del ricorrente in Sicilia e la riconducibilità delle armi (kalashnikov) agli omicidi richiamati; affermava la non correlazione cronologica, spaziale e soggettiva tra l'arresto e gli omicidi, e ricordava l'assenza di condanne per associazione mafiosa.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero applicato correttamente i principi (in particolare quelli richiamati dalle Sezioni Unite) richiesti per la valutazione ex ante della sussistenza di dolo o colpa grave quale causa della ingiusta detenzione. La Corte ha condiviso che l'arresto del settembre 1992, unitamente ad altre dichiarazioni e riscontri (presenza in Sicilia, riscontro su armi e dichiarazioni di collaboratori e operanti), sia stato ragionevolmente ritenuto elemento con efficacia sinergica nella costruzione dell'apparenza di pericolosità che aveva giustificato, all'epoca, la custodia cautelare. Ha inoltre precisato che il ricorrente non ha dimostrato l'assenza di un contributo doloso o gravemente colposo alla formazione dell'apparenza ingannevole. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a rifondere le spese del grado in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione; fonda il diritto all'equo indennizzo quando la custodia cautelare si rivela ingiustificata.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso; riguarda gli effetti dei provvedimenti cautelari e le relative impugnazioni/procedure connesse, nell'ambito della tesi difensiva sulla rilevanza dei provvedimenti di merito.
Cass. SS.UU., sent. n. 32383 del 27/05/2010
Principio secondo cui il giudice che decide sulla riparazione deve valutare autonomamente, ex ante, se vi siano stati comportamenti dolosi o gravemente colposi del detenuto che abbiano effettivamente contribuito, con efficacia causale, alla instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare.
Cass. SS.UU., sent. n. 34599 del 26/06/2002 (De Benedictis)
Affermata l'esigenza che la decisione di riparazione sia fondata su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, e che la valutazione della colpa grave possa ricavarsi anche dai provvedimenti restrittivi stessi.
Giurisprudenza di Sezione (più sentenze richiamate)
es. Cass., Sez. 4, 7 giugno 2001 (Rosini); Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012; Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016
Ulteriori principi: sindacato di legittimità limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione; possibilità per il giudice di merito di usare tutti gli elementi probatori utilizzabili nelle indagini (salvo esclusione in dibattimento) per la valutazione ex ante della causa della custodia.
Massime di principio
- La mera erroneità della decisione cautelare non basta per ottenere l'indennizzo: è necessario dimostrare che il richiedente non abbia comunque contribuito con dolo o colpa grave a creare l'apparenza di pericolosità che ha determinato la custodia.
- Il giudice di merito valuta in modo autonomo ed ex ante se determinati comportamenti del detenuto abbiano avuto efficacia causale sulla misura: può utilizzare gli elementi emersi nelle indagini, purché non siano stati espressamente esclusi in dibattimento.
- Il sindacato della Cassazione è limitato al controllo della correttezza logico-giuridica della motivazione; non è ammessa una semplice riconsiderazione del merito dei fatti già valutati dal giudice di merito.
- Per escludere il diritto alla riparazione è sufficiente la prova di comportamenti dolosi o gravemente colposi che abbiano avuto efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, anche se tali comportamenti erano oggetto di valutazione nel processo penale.
- In situazioni analoghe conviene al richiedente dimostrare specificamente l'assenza di qualsiasi contributo causale (doloso o gravemente colposo) alla formazione dell'apparenza di responsabilità; argomentazioni consistenti solo nella contestazione della valutazione probatoria alternativa sono spesso insufficienti.
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