Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29989/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena. Ha inoltre dato atto che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava davanti alla Corte di cassazione la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Dal testo emerge che il ricorso era fondato su censure attinenti all'entità della pena irrogata. La Corte rileva però che non risultava dedotta né illustrata l'applicazione di una pena illegale; si trattava, quindi, di contestazioni non rientranti nei limiti tassativi di ricorribilità previsti per la sentenza ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. introdotto dalla l. n. 103/2017. La Suprema Corte ha dunque ritenuto il ricorso inammissibile perché volto a contestare il trattamento sanzionatorio in sé, e non una violazione di legge nei ristretti termini ammessi dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    non ricomprende tra le violazioni di legge ... tale non potendosi considerare ogni contestazione riguardante l'entità della pena irrogata

    Nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo le violazioni di legge tassativamente previste; non è consentito censurare genericamente l'entità della pena se non si prospetta una pena illegale.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    È richiamato come base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità, cioè il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti delle violazioni di legge espressamente consentite dalla disciplina speciale; censure che investono soltanto la misura della pena sono inammissibili se non si allega una pena illegale.
  • La contestazione dell'entità della sanzione non coincide di per sé con una violazione di legge: per superare il filtro dell'ammissibilità occorre dedurre un vizio riconducibile alla illegittimità della pena applicata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.