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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3814/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con due precedenti sentenze irrevocabili; il ricorrente denunciava violazione degli artt. 168 (anche comma 3), 164 e 163 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo in particolare che: il giudice non avrebbe verificato se il giudice di merito conoscesse eventuali cause ostative; la pena complessiva fosse entro i limiti per la ripetuta concessione; il reato di ricettazione non sarebbe della stessa indole della precedente contravvenzione; e che il termine estintivo biennale per la contravvenzione fosse già corso.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso per motivo preliminare e assorbente: il giudice dell'esecuzione ha commesso una svista indicando come cause della revoca proprio le stesse sentenze che avevano concesso il beneficio, rendendo impossibile comprendere le reali ragioni della revoca. La Corte osserva che, a seconda che si tratti di revoca di diritto (art. 168, comma 1, n.1 o n.2) o di revoca per beneficio concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, il giudice dell'esecuzione deve specificare la fattispecie e, nel secondo caso, acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che concesse il beneficio (richiamo alla sentenza Sezioni Unite n. 37345/2015). Per l'impossibilità di ricostruire l'iter argomentativo la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Regola la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte sottolinea che, se la revoca è di diritto, il giudice dell'esecuzione deve precisare se si tratti dell'ipotesi di cui al n.1 o al n.2 del comma 1 e indicare la causa specifica della revoca

  • art. 164 cod. pen.

    Disciplina le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; se il beneficio è stato concesso in presenza di cause ostative il giudice dell'esecuzione può revocarlo a meno che tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione, previa acquisizione del fascicolo del giudizio

  • art. 163 cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa; nel provvedimento impugnato viene menzionata ma non è stata ritenuta dalla Corte la causa principale dell'annullamento, che si fonda su vizio formale e carenza motivazionale

  • Sentenza Sezioni Unite n. 37345 del 23/4/2015 (P.M. in proc. Longo)

    Principio interpretativo: il giudice dell'esecuzione, per verificare se il giudice della cognizione era a conoscenza di cause ostative alla concessione del beneficio, deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione; la revoca è possibile salvo che le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che concesse la sospensione

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale deve essere motivata in modo chiaro: il giudice dell'esecuzione deve indicare espressamente la fattispecie normativa (es. art. 168, comma 1, n.1 o n.2) che giustifica la revoca
  • Se la revoca è invocata perché il beneficio sarebbe stato concesso nonostante cause ostative (art. 164, comma 4), il giudice dell'esecuzione è tenuto ad acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare documentalmente se tali cause fossero note al giudice che concesse il beneficio
  • Errori formali o svista dell'autorità che ha disposto la revoca (per esempio indicare come cause le stesse sentenze che avevano concesso il beneficio) rendono impugnabile l'ordinanza e possono comportare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame
  • La semplice menzione di norme da parte delle parti non sostituisce una motivazione adeguata: il provvedimento che revoca un beneficio deve ricostruire il percorso fattuale e giuridico che porta alla scelta
  • La valutazione della 'stessa indole' tra reati o del decorso di termini estintivi (es. per contravvenzioni) richiede specifica valutazione probatoria e giuridica nel nuovo giudizio; l'errore procedurale può assorbire tali questioni sostanziali

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