Cassazione Penale, Sentenza n. 31017/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato i reclami del Ministero avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza che avevano annullato le sanzioni disciplinari inflitte a Cesarano per aver battuto ripetutamente i blindi della cella come forma di protesta. Il Ministero sosteneva che la battitura, avendo arrecato molestia agli altri detenuti e alla comunità esterna, integrava l'illecito disciplinare (art. 77, n. 4, d.P.R. n. 230/2000) e che il Tribunale aveva errato nel ritenere la condotta lecita o non abbastanza molesta; denunciava anche vizio di motivazione e violazione degli artt. 35, 35-bis e 69, comma 6, dell'ordinamento penitenziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un rinnovato esame. La Supreme Corte ha ritenuto che la battitura collettiva dei blindi può integrare l'illecito disciplinare qualora superi la soglia di ordinaria tollerabilità (tenuto conto di durata, frequenza e ragioni della protesta) e ha censurato il fatto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato il proprio apprezzamento giuridico e non abbia verificato specificamente elementi quali l'oggettiva rilevanza della rivendicazione, l'esistenza di rimedi ordinari (reclamo) e l'impatto della condotta. Rinvio per nuovo giudizio motivato secondo i principi delineati nella sentenza.
Norme richiamate
La Corte considera che la 'molestia' prevista dall'art. 77, n. 4, ricomprende situazioni di disturbo della tranquillità della comunità penitenziaria e che la battitura collettiva dei blindi può integrare tale illecito qualora superi la soglia di ordinaria tollerabilità in rapporto a durata, frequenza e ragioni della protesta.
Ordinamento penitenziario (Ord. pen.) art. 35
Riferimento al diritto dei detenuti di esercitare il pensiero e il dissenso e all'uso del reclamo quale strumento di tutela; la Corte rileva che la protesta rumorosa non è automaticamente tutelata e va bilanciata con il dovere di mantenere l'ordine.
Ordinamento penitenziario (Ord. pen.) art. 35-bis
Richiamato come parte del quadro normativo che disciplina i diritti e i rimedi dei detenuti; utile a valutare l'accessibilità di vie ordinarie di tutela rispetto alla protesta collettiva.
Ordinamento penitenziario (Ord. pen.) art. 69, comma 6
Attribuisce al giudice di sorveglianza un sindacato di merito discrezionale sulla rilevanza disciplinare; la Corte precisa però che tale valutazione deve essere correttamente inquadrata giuridicamente e adeguatamente motivata.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 1
art. 1 legge 26 luglio 1975, n. 354
Principio secondo cui ordine e disciplina negli istituti devono essere mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà; usato come cornice normativa generale per il bilanciamento fra ordine e diritti dei detenuti.
Ordinamento penitenziario, art. 41-bis
art. 41-bis (richiamato nel contesto delle nuove disposizioni che hanno determinato la protesta)
Citato come ragione concreta della protesta (limitazione oraria della televisione); la Corte tiene conto che la contestazione riguardava ordinaria organizzazione carceraria e non diritti fondamentali indisponibili.
Massime di principio
- La battitura collettiva dei blindi può costituire illecito disciplinare (art. 77, n.4 d.P.R. 230/2000) quando, per durata, frequenza e intensità, superi la soglia di ordinaria tollerabilità e arrechi un impatto negativo sulla comunità carceraria.
- Il giudice di sorveglianza ha margine discrezionale nella valutazione della rilevanza disciplinare, ma deve inquadrare correttamente l'infrazione e fornire motivazione congrua, logica e completa sugli elementi valutati (durata, frequenza, ragioni della protesta, alternative percorribili).
- La protesta dei detenuti mediante rumore non è automaticamente protetta come esercizio del diritto di espressione: occorre bilanciare il diritto al dissenso con il dovere di mantenere ordine e tranquillità nella comunità penitenziaria.
- La sussistenza di rimedi amministrativi ordinari (es. reclamo) utilizzabili per tutelare la pretesa lamentata è un elemento rilevante nella ponderazione sulla legittimità della forma di protesta adottata.
- Nei procedimenti disciplinari il Collegio chiamato a sindacare le sanzioni deve esprimere chiaramente perché la condotta sia o non sia oltre la soglia di tollerabilità, valutando anche l'eventuale impatto esterno (disturbo a residenti) e l'assenza di comportamento violento o minaccioso.
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