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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23409/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasceva da avvisi di accertamento per IRAP e IVA relativi all'anno d'imposta 2008, emessi dopo il disconoscimento della deducibilità di costi sostenuti per sponsorizzazione di una società sportiva, riqualificati dall'Ufficio come atto di mera liberalità. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che le spese di sponsorizzazione, oggettivamente sostenute, avessero natura di spese di pubblicità e fossero inerenti, quindi deducibili; la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia proponeva due motivi, ma nel testo della pronuncia non sono riportati nel dettaglio, perché la causa è stata definita per sopravvenuta definizione agevolata. Successivamente entrambe le parti hanno comunicato l'avvenuta adesione alla procedura ex art. 6, comma 10, del d.l. 119/2018 e chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto che la controversia era stata definita mediante la procedura agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 119/2018; ha rilevato che era stato effettuato il pagamento necessario al perfezionamento della definizione e che nessuna parte aveva chiesto la trattazione del giudizio entro il termine previsto dal comma 13, né risultava un diniego della definizione impugnato. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese dell'intero giudizio estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, come previsto dalla norma richiamata. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Consente la definizione agevolata degli atti impositivi oggetto del contenzioso; nel caso concreto la procedura è risultata perfezionata con il pagamento richiesto.

  • art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Se nessuna parte chiede la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non vi è diniego impugnato, il processo si estingue; le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria da parte dei contribuenti nel corso del procedimento di legittimità.

  • art. 391 c.p.c., comma 3

    È fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza nei casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Quando interviene la definizione agevolata della pretesa tributaria e la procedura risulta perfezionata, il giudizio pendente viene meno per cessazione della materia del contendere, purché non sia stata richiesta tempestivamente la trattazione e non sia intervenuto un diniego della definizione.
  • In materia di definizione agevolata, il perfezionamento della procedura preclude la prosecuzione del giudizio e comporta l'estinzione del processo secondo la disciplina speciale, con regolazione delle spese secondo quanto previsto dalla norma.
  • L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere determina che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, senza automatica soccombenza nel merito.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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