Cassazione Civile, Ordinanza n. 23409/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da avvisi di accertamento per IRAP e IVA relativi all'anno d'imposta 2008, emessi dopo il disconoscimento della deducibilità di costi sostenuti per sponsorizzazione di una società sportiva, riqualificati dall'Ufficio come atto di mera liberalità. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che le spese di sponsorizzazione, oggettivamente sostenute, avessero natura di spese di pubblicità e fossero inerenti, quindi deducibili; la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia proponeva due motivi, ma nel testo della pronuncia non sono riportati nel dettaglio, perché la causa è stata definita per sopravvenuta definizione agevolata. Successivamente entrambe le parti hanno comunicato l'avvenuta adesione alla procedura ex art. 6, comma 10, del d.l. 119/2018 e chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto che la controversia era stata definita mediante la procedura agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 119/2018; ha rilevato che era stato effettuato il pagamento necessario al perfezionamento della definizione e che nessuna parte aveva chiesto la trattazione del giudizio entro il termine previsto dal comma 13, né risultava un diniego della definizione impugnato. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese dell'intero giudizio estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, come previsto dalla norma richiamata. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Consente la definizione agevolata degli atti impositivi oggetto del contenzioso; nel caso concreto la procedura è risultata perfezionata con il pagamento richiesto.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Se nessuna parte chiede la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non vi è diniego impugnato, il processo si estingue; le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Richiamato per il deposito di memoria da parte dei contribuenti nel corso del procedimento di legittimità.
È fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza nei casi previsti dalla norma.
Massime di principio
- Quando interviene la definizione agevolata della pretesa tributaria e la procedura risulta perfezionata, il giudizio pendente viene meno per cessazione della materia del contendere, purché non sia stata richiesta tempestivamente la trattazione e non sia intervenuto un diniego della definizione.
- In materia di definizione agevolata, il perfezionamento della procedura preclude la prosecuzione del giudizio e comporta l'estinzione del processo secondo la disciplina speciale, con regolazione delle spese secondo quanto previsto dalla norma.
- L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere determina che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, senza automatica soccombenza nel merito.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23337/2021 del 24/08/2021
- ordinanza_civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23338/2021 del 24/08/2021
- ordinanza_civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23353/2021 del 24/08/2021
- ordinanza_civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23354/2021 del 24/08/2021
- ordinanza_civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23358/2021 del 24/08/2021
- ordinanza_civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23360/2021 del 24/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →