Cassazione Penale, Sentenza n. 13025/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e illegittimità della decisione del Tribunale di sorveglianza di Sassari che, accogliendo il reclamo del detenuto, aveva autorizzato l'uso permanente (anche notturno, purché con cuffie/auricolari) di un lettore CD e dei supporti musicali. L'Amministrazione sosteneva che l'autorizzazione imponeva inesigibili oneri organizzativi e di sicurezza (interventi sui dispositivi, verifiche sui supporti) e che l'estensione alle ore notturne aumentava il rischio di uso improprio in condizioni di vigilanza ridotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al profilo relativo alle modalità d'uso notturno: ha stabilito che la questione delle modalità di esercizio del diritto (uso in orario notturno) rientra nella sfera discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria e non nella cognizione piena del giudice di legittimità. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e quella del Magistrato di sorveglianza (che avevano autorizzato l'uso anche notturno) sono state annullate senza rinvio. Ne consegue l'eliminazione del provvedimento giudiziario che aveva imposto l'estensione dell'autorizzazione all'orario notturno, lasciando alla Direzione dell'istituto la valutazione organizzativa e di sicurezza.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Consente misure restrittive e speciali per detenuti sottoposti al regime differenziato; la Corte riconosce la possibilità per l'Amministrazione di limitare o richiedere la messa in sicurezza di dispositivi elettronici quando necessario per prevenire flussi comunicativi illeciti.
artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 35-bis e art. 69, comma 6, lett. b), legge 26 luglio 1975, n. 354
Regolano il reclamo al magistrato di sorveglianza: la Corte chiarisce che il reclamo tutela diritti soggettivi lesi dall'Amministrazione, ma non le mere modalità organizzative di esercizio dei diritti; dunque il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nelle scelte discrezionali di organizzazione dell'istituto salvo che esse siano manifestamente irragionevoli o inibenti la fruizione del diritto.
Massime di principio
- Distinguere tra diritto sostanziale e modalità di esercizio: il rifiuto totale del diritto è sindacabile dal giudice, le scelte sulle modalità (es. orari, condizioni di utilizzo) rientrano nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione salvo eccessi manifesti.
- In regime 41-bis l'Amministrazione può legittimamente negare o limitare l'ingresso/uso di dispositivi (lettori, supporti) se la loro gestione richiede interventi e risorse tali da essere inesigibili o comportare rischi non mitigabili.
- Il magistrato di sorveglianza e le Corti esigono che le decisioni dell'Amministrazione siano motivate con elementi concreti: l'Amministrazione dovrebbe documentare rischi specifici e oneri organizzativi per giustificare il diniego.
- Se l'autorizzazione al possesso di un bene è stata già concessa, le questioni sulle modalità temporali del suo uso (per esempio uso notturno) restano prevalentemente di competenza amministrativa; il ricorso giudiziario è ammissibile solo se la modalità imposta rende in pratica impossibile l'esercizio del diritto.
- Per il detenuto e il suo difensore: nelle istanze illustrare soluzioni tecniche che riducano i rischi (es. dispositivi sigillabili, modalità di controllo meno onerose) e documentare l'assenza di oneri insostenibili per l'istituto; per l'Amministrazione: motivare dettagliatamente ragioni di sicurezza e impatto organizzativo se si nega o si limita l'uso.
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