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Sentenza

Sentenza del 25/03/2016 n. 5973 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE - Disponibilità del mezzo pubblicitario ed utilizzo - Distinzione - Irrilevanza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale denunciando la violazione degli artt. 8, comma 4, 9, comma 1, e 12, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1993. La società aveva dichiarato e versato l'imposta considerando la durata effettiva dell'utilizzo dei mezzi pubblicitari. Secondo la ricorrente, poiché gli impianti erano stati disponibili e utilizzati per un periodo superiore a tre mesi, l'imposta doveva essere calcolata sull'intera annualità, senza distinguere tra disponibilità del mezzo e concreta utilizzazione del messaggio pubblicitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. La Corte ha stabilito che il presupposto dell'imposta è la disponibilità di impianti destinati al potenziale uso pubblicitario e che, per periodi superiori a tre mesi, il tributo è dovuto su base annuale, anche se l'utilizzo non è stato continuativo o non ha riguardato concretamente ogni momento del periodo. La società U. s.r.l. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.300,00 oltre accessori, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 504 del 1993, art. 12, commi 1 e 2

    Il riferimento agli impianti pubblicitari è onnicomprensivo e l'imposta è determinata per anno solare, salvo che il periodo di utilizzo sia inferiore ai tre mesi.

    La distinzione tra disponibilità del mezzo pubblicitario e sua concreta utilizzazione è irrilevante. Gli impianti destinati al potenziale uso pubblicitario sono assoggettati all'imposta e, quando la disponibilità supera tre mesi, il tributo è calcolato su base annuale.

  • D.lgs. n. 504 del 1993, artt. 8, comma 4, e 9, comma 1

    Le disposizioni sono state richiamate per sostenere il criterio di determinazione dell'imposta e gli obblighi collegati alla dichiarazione e all'accertamento della pubblicità.

  • Legge n. 388 del 2000

    La novella ha previsto, per i periodi inferiori a tre mesi, il pagamento dell'imposta commisurato al tempo reale di disponibilità degli impianti, evitando un'applicazione annuale eccessivamente gravosa.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza e ritenuti non necessari ulteriori accertamenti, di decidere direttamente la controversia nel merito.

  • Art. 97 Cost.

    Il criterio forfettario è stato ritenuto coerente con il buon andamento dell'amministrazione, evitando accertamenti individuali e continui su fenomeni di massa.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1

    Il rapporto tra contribuente e amministrazione è regolato dai principi di collaborazione e buona fede; le dichiarazioni del contribuente sono inizialmente presunte veritiere, salva la successiva verifica o rettifica.

Massime di principio

  • Per l'imposta comunale sulla pubblicità rileva principalmente la disponibilità di un impianto destinato al potenziale uso pubblicitario, non la prova della concreta esposizione o dell'utilizzo continuativo del messaggio.
  • Quando la disponibilità o l'utilizzo dell'impianto supera tre mesi, l'imposta può essere calcolata sull'intera annualità; per periodi inferiori a tre mesi opera invece il criterio proporzionale al tempo effettivo.
  • La mera inattività temporanea, il mancato utilizzo quotidiano o la distinzione tra titolarità/disponibilità dell'impianto e concreta diffusione del messaggio non escludono, di regola, il presupposto impositivo.
  • Se il contribuente contesta la durata superiore a tre mesi, deve fornire elementi concreti che dimostrino una disponibilità effettiva più breve; quando tale durata non è contestata o è documentata, l'amministrazione non deve provare ulteriormente ogni singolo momento di esposizione.
  • In situazioni analoghe occorre verificare soprattutto la durata della disponibilità dell'impianto, la sua destinazione pubblicitaria e l'eventuale prova di un periodo inferiore al trimestre, più che l'effettivo numero di giorni in cui il messaggio è stato materialmente utilizzato.

Testo integrale

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