Cassazione Penale, Sentenza n. 10340/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino dell'08/11/2021 che aveva dichiarato estinto il reato per la morte dell'imputato (Perrone Salvatore). Nel ricorso lamentavano, in particolare, la mancata pronuncia sull'appello delle parti civili riguardo al rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile ISOTERMIC CAR s.a.s. e del socio Paolo Manfron, denunciando violazioni degli artt. 75, 76, 573 e 576 c.p.p.. Successivamente i difensori, muniti di procura speciale, hanno rinunciato ai ricorsi.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per radicale inammissibilità, atteso che la morte dell'imputato estingue il rapporto processuale penale e il rapporto processuale civile inserito nel processo penale, rendendo le statuizioni civilistiche caducate ex lege. Nonostante la rinuncia, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dai responsabili civili costituitisi (liquidate complessivamente in euro 4.000,00) e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00 ciascuno per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Applicato per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi presentati: il giudice ha rilevato la radicale inammissibilità del gravame, disponendo la relativa declaratoria.
artt. 75, 76, 573 e 576 c.p.p.
Richiamati dai ricorrenti come norme violate in relazione alla mancata pronuncia sull'appello delle parti civili; la Corte ha ritenuto le censure inidonee perché il fondamento sostanziale e processuale delle contestazioni era già sopravvenuto (morte dell'imputato), che estingue il rapporto processuale e rende inoperanti le doglianze sui provvedimenti civilistici del giudice penale.
Giurisprudenza (Sez. 3, sent. n. 5870/2011 e altre)
la morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate ex lege
Principio richiamato dalla Corte per affermare che la sopravvenuta morte dell'imputato rende radicalmente inammissibile un ricorso avverso una sentenza che dichiara estinto il reato e che le statuizioni civili nel processo penale sono inefficaci ex lege dopo la morte.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, manifestata in forma idonea e da difensore munito di procura, è irrevocabile, produce l'effetto di inammissibilità dell'impugnazione e non impedisce al giudice di liquidare spese e sanzioni eventualmente dovute.
- La morte dell'imputato intervenuta prima dell'irrevocabilità della decisione estingue il rapporto processuale penale e il rapporto processuale civile inserito nel processo penale: le statuizioni civilistiche cadono "ex lege" e rendono inammissibili le impugnazioni dirette a contestarle.
- Anche se il ricorrente rinuncia al gravame, può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie se il ricorso era manifestamente inammissibile o se sussistono profili di colpa nella condotta processuale.
- I responsabili civili costituitisi nel giudizio di impugnazione hanno diritto alla rifusione delle spese sostenute per resistere al ricorso, quando il ricorso risulti infondato o inammissibile.
- In presenza di questioni relative a pretese risarcitorie, qualora il procedimento penale si estingua per morte dell'imputato, i danneggiati devono valutare l'opportunità di agire in sede civile autonoma per la tutela del diritto al risarcimento.
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