Ordinanza n. 304/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di demolizione di una tettoia in legno e coppi iso-coppo e di rettifica dell’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione n. 18 del 18 marzo 2026 e la successiva ordinanza n. 19 del 13 aprile 2026, relativa alla rettifica della prima, nonché gli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo e la comunicazione di avvio del procedimento. In sede cautelare ha sostenuto, per quanto emerge dall’ordinanza, che l’opera fosse riconducibile all’attività edilizia libera prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001, concernente le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, comprese le tende a pergola. L’intervento consisteva nella demolizione di un precedente manufatto e nella realizzazione di una tettoia con struttura in travi di legno lamellare, copertura in coppo iso-coppo e infissione al suolo mediante placche metalliche bullonate. La domanda cautelare era diretta alla sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris e, comunque, del periculum in mora. In base alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, l’opera non appare riconducibile all’edilizia libera, poiché presenta una struttura stabilmente infissa al suolo e una copertura rigida in coppi, elementi incompatibili con la nozione di pergotenda. Il giudice ha richiamato l’orientamento secondo cui la pergotenda presuppone che l’elemento principale sia costituito da una tenda destinata alla protezione dagli agenti atmosferici, che la struttura sia meramente accessoria e che la copertura sia facilmente amovibile e completamente retraibile, senza creare uno spazio stabilmente configurato o un nuovo volume. La realizzazione descritta è stata invece ritenuta, in via sommaria, più propriamente qualificabile come tettoia. Il TAR ha inoltre ritenuto che dall’esecuzione dell’ordinanza di demolizione non derivasse un pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dei controinteressati costituiti, con distrazione in favore del procuratore.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare proposta incidentalmente nel processo amministrativo e la valutazione dei presupposti della tutela d’urgenza.
art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera
La disposizione è stata interpretata nel senso che l’edilizia libera può comprendere opere riconducibili alla pergotenda solo quando la tenda costituisca l’elemento principale, la struttura sia accessoria e la copertura sia completamente retraibile o impacchettabile, così da non creare un nuovo volume o uno spazio stabilmente configurato.
Massime di principio
- La qualificazione di un’opera come pergotenda, soggetta al regime dell’edilizia libera, richiede che l’elemento principale sia una tenda destinata alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, mentre la struttura abbia funzione meramente accessoria di sostegno e di estensione.
- Una struttura stabilmente infissa al suolo e dotata di copertura rigida e permanente, quale una copertura in coppi, non rientra ordinariamente nella nozione di pergotenda e può essere qualificata come tettoia, con conseguente esclusione dall’edilizia libera prevista per le tende a pergola.
- Per rientrare nell’edilizia libera, gli elementi di copertura o chiusura della pergotenda devono essere facilmente amovibili e completamente retraibili o impacchettabili, in modo da non determinare la formazione di un volume nuovo né alterare stabilmente la sagoma o il prospetto dell’edificio.
- In sede cautelare, la presenza di fumus boni iuris è esclusa quando, alla valutazione sommaria, le caratteristiche costruttive dell’opera risultino incompatibili con il regime edilizio invocato dal ricorrente; la tutela deve comunque essere negata anche in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto.
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