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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 6968 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania del 14 dicembre 2010. Con un unico motivo ha denunciato la violazione degli artt. 16 e 57 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la contribuente fosse decaduta dal diritto al rimborso del credito IVA per il decorso del termine biennale previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 636/1972 e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. La Curatela ha eccepito l'improcedibilità del ricorso perché iscritto a ruolo il 7 giugno 2011, oltre il termine di venti giorni dalla notificazione, avvenuta il 17 maggio 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare il motivo relativo al rimborso IVA: l'iscrizione a ruolo del 7 giugno 2011 era successiva alla scadenza del termine perentorio dell'art. 369 c.p.c., fissata al 6 giugno 2011. L'improcedibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanata dal fatto che il resistente abbia depositato controricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.800 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 369, comma 1, c.p.c.

    l'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369 c.p.c., comma 1, per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro la quale esso è stato proposto, deve essere rilevata anche d'ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare inizialmente eccezione di improcedibilità.

    Il ricorso per cassazione deve essere depositato entro venti giorni dalla notificazione; il termine è perentorio, la sua inosservanza comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio e non può essere sanata dal controricorso della parte resistente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione occorre depositare il ricorso entro venti giorni dalla notificazione: il termine decorre da tale notificazione e va rispettato anche quando l'ultimo giorno cada in prossimità di giorni non lavorativi, calcolandone correttamente la scadenza.
  • L'improcedibilità dovuta al mancato deposito tempestivo è rilevabile d'ufficio dal giudice; la mancata eccezione iniziale del resistente e la presentazione del controricorso non sanano il vizio.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per una ragione processuale preliminare, i motivi di merito non vengono esaminati.

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