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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21705/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando la pena, aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per furto. Con l'unico motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in punto determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che tale doglianza era inedita, perché non risultava proposta nei motivi di appello riportati nella sentenza impugnata né nell'atto di appello. Poiché la questione atteneva a profili di merito, relativi all'esercizio della discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena, non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    i motivi non possono essere dedotti per la prima volta in cassazione quando introducono questioni non devolute nei gradi di merito, specie se attinenti a profili discrezionali del giudice.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    la Corte di cassazione non può esaminare questioni nuove non prospettate con l'impugnazione precedente.

Massime di principio

  • Le questioni che investono l'esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena sono questioni di merito e devono essere specificamente devolute nei motivi di appello, altrimenti non sono proponibili per la prima volta in cassazione.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che introduca una doglianza nuova rispetto ai motivi di appello, poiché il giudizio di cassazione non consente di ampliare il thema decidendum oltre quanto già devoluto nei gradi di merito.
  • La deduzione di vizi di motivazione o di violazione di legge sulla commisurazione della pena non può superare il divieto di introduzione di questioni nuove in cassazione quando il tema non sia stato previamente sottoposto al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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