Cassazione Penale, Sentenza n. 6689/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., sostenendo che il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata (art. 99, comma 4) violi gli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma Cost. e i principi di ragionevolezza e di equa determinazione della pena; (2) eccezione di prescrizione del reato, deducendo che, alla luce del limite previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. (aumento di pena non superiore a 4 mesi), il termine di prescrizione sarebbe maturato prima del decreto di citazione per il giudizio di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale contestata è correttamente valutata come circostanza ad effetto speciale e deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della prescrizione anche se, nel bilanciamento, il primo giudice l'aveva ritenuta sub-valente rispetto alle attenuanti generiche. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 30046/2022, Cirelli) secondo cui il limite previsto dall'art. 99, sesto comma, non incide sulla qualificazione della recidiva né sui termini di prescrizione; di conseguenza il reato commesso nel novembre 2009 non risulta prescritto. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4 è stata ritenuta manifestamente infondata, richiamando precedenti di questa Corte che considerano legittima la scelta del legislatore di attribuire rilevanza alla recidiva qualificata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 69 cod. pen., quarto comma
divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata
Il divieto esprime una scelta legislativa che attribuisce prevalente rilievo alla recidiva qualificata come circostanza ad effetto speciale; la Corte lo considera compatibile con la Costituzione e non manifestamente sproporzionato
commi 2, 4 e 6 richiamati nel provvedimento
Le forme di recidiva previste dall'art. 99, comma 4 (recidiva qualificata) costituiscono circostanze ad effetto speciale; il limite di aumento di pena previsto dal comma 6 non incide sulla qualificazione della recidiva né sui termini di prescrizione
art. 157 cod. pen., comma terzo
disciplina della determinazione della pena massima ai fini della prescrizione
Esclude che il giudizio di bilanciamento delle circostanze (art. 69) possa incidere sulla determinazione della pena massima presa a riferimento per il calcolo della prescrizione; pertanto la recidiva rileva ai fini della prescrizione anche se nel bilanciamento è stata considerata sub-valente
disciplina dei termini di prescrizione
I termini di prescrizione si calcolano in base alla pena edittale di riferimento, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251; la qualificazione della recidiva incide su tale parametro
modifiche agli artt. 157 e 161 cod. pen. in materia di prescrizione
Ha modificato i criteri di calcolo della prescrizione rendendo rilevanti, ai fini del computo, parametri oggettivi e la pena massima applicabile
Costituzione della Repubblica Italiana
artt. 3, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma
Gli artt. della Costituzione invocati dal ricorrente (uguaglianza, tutela giurisdizionale, principio di legalità e finalità rieducativa della pena) sono stati ritenuti non violati dalla norma censurata; la Corte ha reputato manifestamente infondata la questione di costituzionalità
Sezioni Unite, Sez. U, n. 30046/2022 (Cirelli)
principio di diritto richiamato nella sentenza
Stabilisce che il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, comma 6, non incide sulla qualificazione della recidiva né sul calcolo dei termini di prescrizione; il computo della prescrizione deve essere effettuato su parametri oggettivi
Cassazione Sez. 6, n. 16487/2017 (Giordano) e Sez. 1, n. 36258/2020 (Lattanzi)
precedenti giurisprudenziali citati
Precedenti di merito della Corte che hanno già ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 69, comma 4, e hanno affermato la regola secondo cui la recidiva rileva ai fini della prescrizione anche se considerata sub-valente
Massime di principio
- La recidiva qualificata (art. 99, comma 4) costituisce una circostanza ad effetto speciale e va tenuta in conto ai fini del calcolo della prescrizione anche se, nella ponderazione delle circostanze di cui all'art. 69, viene considerata sub-valente rispetto ad attenuanti generiche
- Il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma (es. aumento non superiore a 4 mesi), non incide sulla qualificazione della recidiva né sulla determinazione dei termini di prescrizione: il computo si effettua secondo i parametri oggettivi stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza (Sez. U. Cirelli)
- La previsione di divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata (art. 69, comma 4) è considerata una scelta legislativa legittima e difficilmente superabile con motivazioni di incostituzionalità salvo casi di palese sproporzione
- Per accertare la prescrizione è necessario riferirsi alla pena edittale effettiva di riferimento (tenendo conto della recidiva quando abbia natura ad effetto speciale) e applicare le regole di calcolo stabilite dagli artt. 157 e 161 cod. pen. come interpretati dalla giurisprudenza
- Le questioni di costituzionalità relative alla discrezionalità legislativa nel bilanciamento di aggravanti e attenuanti sono spesso risolte in favore della normativa vigente quando essa esprime una chiara volontà del legislatore di valorizzare determinate circostanze (es. recidiva)
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