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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21647/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per furti commessi tra luglio e novembre 2017 in locali di esercizi commerciali a Milano, lamentando: errata qualificazione ai sensi dell'art. 624-bis c.p. (contestando la riconducibilità dei locali a "luogo di privata dimora" secondo le Sezioni Unite "D'Amico"); vizio di motivazione nell'identificazione tramite videoriprese e riconoscimento fotografico (soprattutto per Appratti e Formato); errata applicazione della recidiva (Formato); e illegittimo riconoscimento dell'aggravante della "minorata difesa" per il fatto commesso in orario notturno non adeguatamente motivato. Si contestava inoltre la dosimetria della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi: ha confermato la correttezza della qualificazione ai sensi dell'art. 624-bis riguardo agli ambienti ritenuti "privata dimora" (uffici, spogliatoi, locale cassaforte, locali tecnici) e ha ritenuto utilizzabili i riconoscimenti fotografici e le videoriprese come elementi di prova nel libero convincimento del giudice; ha però annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante della "minorata difesa" per tutti e tre i ricorrenti (in quanto la motivazione non aveva verificato in concreto l'effetto ostacolante sul diritto di difesa, secondo i criteri delle Sezioni Unite "Cardellini") e, inoltre, ha annullato con rinvio la valutazione sulla recidiva per FORMATO (per carenza di motivazione specifica). Per il resto i ricorsi sono stati rigettati e le condanne confermate.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La Corte interpreta la nozione di "luogo di privata dimora" in senso estensivo rispetto all'abitazione: possono rientrarvi anche spazi di lavoro (spogliatoi, uffici privati, locali tecnici/cassaforte) se ricorrono i tre elementi indicati dalle Sezioni Unite (a) svolgimento di atti della vita privata in modo riservato; b) durata/stabilità del rapporto; c) non accessibilità a terzi senza consenso).

  • art. 61, primo comma, n. 5 c.p. (circostanza aggravante della minorata difesa)

    La mera commissione del reato in orario notturno non basta: ai sensi dell'indirizzo delle Sezioni Unite "Cardellini" è necessario accertare in concreto che tempo/luogo/persona abbiano effettivamente ostacolato la difesa pubblica o privata e che l'agente ne abbia concretamente profittato; l'onere della prova grava sul pubblico ministero.

  • art. 14 Cost.

    Richiamato in relazione alla tutela del domicilio e alla funzione del concetto di "privata dimora" come ambito di riservatezza della sfera privata che merita tutela rafforzata.

  • art. 614 c.p. (ius excludendi alios - citato in motivazione)

    Richiamato per chiarire che il semplice potere di escludere altri dall'accesso non è di per sé sufficiente a qualificare il luogo come "privata dimora": serve che ricorra la tutela della riservatezza tipica del domicilio.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. - orientamenti citati: Prisco / "D'Amico" / Cardellini / Marcianò)

    La Corte si è attenuta ai principi consolidati dalle Sezioni Unite: definizione dei criteri per la "privata dimora" nei luoghi di lavoro (D'Amico/Prisco), onere motivazionale specifico per la recidiva (Marcianò) e requisiti probatori per la "minorata difesa" (Cardellini).

Massime di principio

  • Per qualificare un furto come 'in luogo di privata dimora' ai sensi dell'art. 624-bis c.p. occorre verificare caso per caso i tre criteri delle Sezioni Unite: (1) uso del luogo per atti della vita privata in modo riservato; (2) rapporto di durata/stabilità tra luogo e soggetto; (3) non accessibilità a terzi senza consenso. Non basta il semplice fatto che il luogo sia parte di un'attività lavorativa.
  • La commissione del reato in orario notturno è astrattamente idonea a costituire la circostanza aggravante della 'minorata difesa', ma per applicarla il giudice deve motivare concretamente come e perché il tempo/luogo/persona abbiano effettivamente ostacolato la difesa e dimostrare che l'agente ne ha profittato (onere probatorio a carico dell'accusa).
  • I riconoscimenti fotografici e le videoriprese acquisiti dalla polizia giudiziaria sono prove atipiche ammissibili; il loro valore probatorio dipende dalla credibilità complessiva degli elementi (attendibilità del teste, qualità delle immagini, congruenza con altre prove) e rientra nel libero convincimento del giudice.
  • La qualificazione giuridica e la dosimetria della pena sono oggetto di ampia discrezionalità del giudice di merito ma richiedono motivazione adeguata: in particolare la recidiva deve essere specificamente e motivatamente valutata nel suo rapporto con il nuovo reato (onere motivazionale), pena annullamento con rinvio.
  • Se una circostanza aggravante viene annullata per difetto di motivazione in relazione al fatto, l'annullamento può avere effetto estensivo sui coimputati (art. 587 c.p.p.) quando la circostanza sia di natura obiettiva collegata al fatto.
  • Nelle difese future, è utile contestare non solo l'applicabilità astratta delle norme aggravanti, ma richiedere in modo puntuale che la Corte motivi sui singoli elementi fattuali (chi ha vigilato, visibilità/irraggiamento del luogo, concrete possibilità di intervento, prova dell'approfittamento dell'agente).

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