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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37437/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la condanna per omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) ritenendo insussistenti gli "atti diretti a ledere o a percuotere" e, soprattutto, il nesso causale tra la condotta aggressiva dell'imputato e la morte della vittima, la quale si era calata dalla finestra e successivamente era deceduta per le lesioni riportate. La difesa sostenne che la scelta della vittima fosse una causa sopravvenuta, imprevedibile e autonoma, interrompente il nesso causale; inoltre prospettò, in via subordinata, profilo di incostituzionalità dell'art. 584 c.p. rispetto agli artt. 3 e 27 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto in parte fondato il ricorso. Ha confermato che dalle risultanze emergevano comportamenti minacciosi e aggressivi dell'imputato idonei a costituire "atti diretti a percuotere o a ledere" (anche in assenza di contatto fisico) ma ha annullato con rinvio la sentenza di appello per carenza motivazionale sull'accertamento del nesso di causalità e, in particolare, sulla prevedibilità in concreto dell'evento morte da parte dell'imputato. La Cassazione ha inoltre respinto la questione di incostituzionalità dell'art. 584 c.p., richiamando l'interpretazione giurisprudenziale che integra nella fattispecie il requisito della prevedibilità in concreto dell'evento più grave.

Norme richiamate

  • art. 584 cod. pen.

    L'omicidio preterintenzionale richiede atti diretti a ledere o percuotere (anche solo minacciosi) e, secondo l'orientamento attuale richiamato, l'elemento soggettivo si completa con la prevedibilità in concreto dell'evento mortale da parte dell'agente

  • art. 627, comma 2, cod. proc. pen.

    Il giudice del rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, deve compiere un nuovo e completo esame del materiale probatorio con piena autonomia, ma non può riproporre il medesimo percorso logico già censurato dalla Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Tipologie di motivi di cassazione invocate: erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione

  • art. 41, secondo comma, cod. pen.

    Riguarda la causalità e la valutazione della sussistenza di una causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità

  • artt. 40 e 41 cod. pen.

    Norme richiamate per il giudizio sul rapporto di causa ed effetto tra condotta e evento

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamata nel dibattito giurisprudenziale sul rapporto fra dolo del reato minore e prevedibilità dell'evento più grave (discussione su assorbimento della prevedibilità)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in ordine alla formazione del ricorso e alla enunciazione dei motivi

  • art. 3 e art. 27 Cost.

    Richiamati nella questione di costituzionalità dell'art. 584 c.p.; la Corte ha ritenuto la questione infondata perché l'interpretazione giurisprudenziale richiede la prevedibilità in concreto e quindi tutela il principio di colpevolezza

Massime di principio

  • Per l'omicidio preterintenzionale non è necessario il contatto fisico: una condotta minacciosa o aggressiva può costituire "atti diretti a ledere" se direzionata in modo univoco contro la vittima
  • Il nesso di causalità richiede valutazione della prevedibilità in concreto: l'agente è punibile se l'evento più grave (la morte) poteva in concreto rientrare tra le conseguenze prevedibili della sua condotta
  • Se la vittima compie un gesto successivo (es. gettarsi da una finestra), questo interrompe il nesso causale solo se è una causa sopravvenuta eccezionale e del tutto imprevedibile per l'agente; il giudice deve motivare in modo specifico perché la condotta della vittima sia o non sia stata prevedibile
  • Dopo l'annullamento per vizio di motivazione la Corte del rinvio deve riesaminare compiutamente le prove e motivare con argomentazioni diverse e più complete rispetto a quelle censurate dalla Cassazione
  • Le censure di incostituzionalità dell'art. 584 c.p. sono difficilmente accolte: la giurisprudenza integra il requisito soggettivo con la prevedibilità in concreto, garantendo il principio di colpevolezza

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