Cassazione Penale, Sentenza n. 24301/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Bari dell'11/10/2021 che aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Bari del 19/06/2012. Il ricorrente deduce che il termine per impugnare doveva decorrere dalla notificazione dell'estratto contumaciale, che nella specie non sarebbe stata effettuata.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato di non avere conoscenza della sentenza impugnata: la designazione di un nuovo difensore di fiducia (Avv. Lorenzo Incardona) in sostituzione del difensore di primo grado è stata considerata elemento che legittimamente permette di presumere la conoscenza del provvedimento. Pertanto l'appello era correttamente dichiarato tardivo dai giudici di merito. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 591 comma 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività; la Corte l'ha applicata confermando la legittimità della decisione di merito che ha rilevato il tardivo esercizio dell'impugnazione.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla formulazione delle conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale; il riferimento è di carattere procedurale sull'ammissione delle conclusioni delle parti pubbliche.
Norma che consente alla Corte di cassazione, con la declaratoria di inammissibilità, di condannare il ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha esercitato tale potere fissando la somma in euro 3.000,00.
Massime di principio
- La mancata notificazione dell'estratto contumaciale sospende in astratto il decorso del termine per l'impugnazione, ma tale sospensione può venire meno se risulta concretamente che l'imputato ha avuto conoscenza della sentenza.
- La designazione di un nuovo difensore dopo atti processuali che presuppongono una sentenza (es. citazione in appello) costituisce elemento probatorio rilevante per presumere la conoscenza del provvedimento e il conferimento di mandato a impugnare.
- Un'impugnazione proposta dal difensore può consumare l'autonomo diritto di impugnazione dell'imputato anche se l'estratto contumaciale non è stato notificato, quando dalle circostanze risulti che l'imputato era a conoscenza della sentenza e ha conferito specifico incarico al difensore.
- In casi di presunta tardività dell'impugnazione, è fondamentale documentare l'effettiva mancata conoscenza della sentenza (es. assenza di notifiche e di atti che possano far desumere la conoscenza) o dimostrare che non è stato conferito mandato specifico al difensore.
- Per evitare rischi processuali, è consigliabile che l'imputato formalizzi tempestivamente il mandato speciale al difensore per proporre impugnazioni e conservi evidenze della mancata notificazione dell'estratto contumaciale qualora voglia contestare la decorrenza del termine.
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