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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06138/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Brescia, censurata per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216 comma 1 n. 2 L. Fallimentare e per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza del dolo specifico (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)). Il ricorrente ha contestato che la Corte territoriale avrebbe dedotto il dolo da elementi generici (acquisto di società indebitata, mancata consegna documentazione al curatore, coincidenze cronologiche con provvedimenti di sequestro e rapporti con la precedente amministratrice) senza provare l'animus nocendi, e ha sostenuto che le omissioni potevano essere spiegate come negligenza o responsabilità dei precedenti amministratori.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, confermando che il giudice del rinvio poteva compiere autonoma e rinnovata valutazione di fatto per colmare i vuoti motivazionali e che la Corte d'appello ha correttamente indicato una serie di indici probatori del dolo specifico: consapevolezza dei gravi debiti all'atto di ricezione della contabilità (27/12/2013), acquisto di quote non coerente con la conoscenza dell'indebitamento, riconoscimento da parte del Massaro di detenere documentazione senza consegnarla al curatore, segnalazione di crediti senza fornire la documentazione necessaria, rapporti stretti con la precedente amministratrice (Bonatelli) e acquisto delle quote pochi giorni dopo un decreto di sequestro relativo a beni della Bonatelli. Tali elementi, valutati congiuntamente, sono stati ritenuti idonei a provare l'animus di recare pregiudizio alla massa dei creditori o di procurare un ingiusto profitto, integrando la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente è inoltre stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    La norma prevede due modalità alternative di bancarotta fraudolenta documentale: sottrazione/distruzione/falsificazione delle scritture con dolo specifico (per ottenere un ingiusto profitto o recare danno ai creditori) oppure tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio (dolo generico). Nel caso di specie è stata applicata la prima ipotesi, con ricostruzione del dolo specifico sulla base di indici.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale

    Le disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui l'inosservanza o errata interpretazione di norme di diritto e la carenza o contraddittorietà della motivazione). Il ricorso si fondava su tali censure ma è stato ritenuto infondato.

  • art. 616, codice di procedura penale

    Norma che regola la condanna alle spese del ricorrente nei procedimenti di cassazione in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna alle spese del Massaro.

  • art. 10‑ter, d.lgs. 74/2000

    Norma penale tributaria richiamata nella sentenza in relazione al decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti della precedente amministratrice; il fatto cronologicamente rilevante del decreto di sequestro (23/12/2013) è stato utilizzato come indice dell'intenzione di sottrarre valori alla misura ablativa.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio, dopo annullamento per vizio di motivazione, ha autonomia valutativa: può compiere nuova ricostruzione dei fatti e avvalersi di elementi prima trascurati, purché non riproduca i vizi già censurati e rispetti i limiti indicati dalla sentenza di legittimità.
  • La bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 l. fall. può essere realizzata in due modalità alternative: (a) condotte materiali di sottrazione/distruzione/falsificazione con dolo specifico (ingiusto profitto o danno ai creditori); (b) tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione degli affari (dolo generico). Occorre identificare quale delle due ipotesi è contestata e provarne gli elementi distintivi.
  • Gli indici probatori che possono far ritenere il dolo specifico includono, tra gli altri: consapevolezza dell'indebitamento al momento della ricezione della documentazione; acquisti o operazioni incoerenti con la situazione economica nota; mancata consegna di documenti nonostante l'ammissione di detenzione; segnalazione di crediti senza fornire documentazione; rapporti stretti e reiterati con soggetti interessati a sottrarre beni; tempistiche coincidenti con provvedimenti ablativi.
  • La difesa può efficacemente contrastare le inferenze di dolo dimostrando spiegazioni alternative ragionevoli: negligenza preesistente nella tenuta della contabilità da parte di precedenti amministratori, impossibilità oggettiva a consegnare documenti, assenza di vantaggi patrimoniali per l'imputato, o prova di atti volti a favorire la ricostruzione del patrimonio.
  • La valutazione complessiva degli indici è essenziale: singoli elementi possono non essere decisivi, ma la loro convergenza può legittimare la ricostruzione del dolo; perciò è importante analizzare il quadro fattuale nella sua globalità.
  • In procedura, la mancata partecipazione della difesa all'udienza di discussione può indebolire la posizione del ricorrente e non impedisce la pronuncia di rigetto con condanna alle spese.
  • Per chi valuta rischio processuale in casi analoghi: raccogliere e documentare tempestivamente ogni atto di consegna delle scritture, spiegazioni sulle ragioni di eventuali mancanze, e prove che l'operazione (es. acquisto quote) fosse finalizzata a continuità aziendale lecita e non a sottrazione di beni o favoritismi rispetto a provvedimenti ablativi.

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