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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33498/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per ragioni non consentite dalla disciplina speciale dell'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva applicato, all'esito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., la pena per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso si deduceva il vizio di motivazione per omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; si contestava inoltre la congruità della pena. La Corte rileva però che tali censure sono generiche e comunque estranee ai motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, come delimitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento immediato

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in via tassativa i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, riducendoli a specifiche ipotesi di violazione di legge

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato come disciplina generale derogata dalla norma speciale sui ricorsi avverso il patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e in camera di consiglio non partecipata

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi esclusi motivi che investano il merito, la motivazione in sé o la congruità della pena se non ricompresi nelle ipotesi di violazione di legge tipizzate.
  • Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è consentito solo quando siano dedotte violazioni che incidono sulla volontà dell'imputato, sul difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto o sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Le doglianze generiche sull'omessa valutazione dell'art. 129 c.p.p. e sulla misura della pena non sono di per sé idonee a superare il filtro di ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento, se non si traducano in una dedotta violazione di legge rientrante nei casi tipizzati.
  • L'inammissibilità del ricorso in tale materia comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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