Cassazione Penale, Sentenza n. 42885/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ferri era stato condannato in primo e secondo grado per più episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione a quattro società fallite, in particolare per avere, come presunto amministratore di fatto del gruppo societario familiare, distratto somme e beni e sottratto/occultato scritture contabili. Il ricorso per cassazione contestava (unico motivo) la violazione degli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, c.p.p., deducendo contraddittorietà e insufficienza del quadro probatorio e sostenendo che l'imputato fosse estraneo alla gestione societaria; denunciava inoltre una presunta incongruenza rispetto alle assoluzioni di altri fratelli coinvolti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità: il ricorrente non ha indicato in modo specifico quali siano le contraddizioni o le illogicità della motivazione delle sentenze di merito né ha precisato la decisività delle presunte incongruenze. La Corte ha richiamato la ricca motivazione delle corti di merito (relazioni dei curatori, consulenze, dichiarazioni di testi) che spiegano il ruolo dell'imputato, e ha ritenuto il sindacato di legittimità non esercitabile se non su macroscopiche evidenze. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, ai sensi delle norme richiamate.
Norme richiamate
art. 530, comma 2, codice di procedura penale
L'articolo è stato richiamato dal ricorrente come presunta violazione (collegata alla valutazione della resistenza probatoria), ma la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia spiegato puntualmente in cosa consista la violazione rispetto alla motivazione di merito.
art. 533, comma 1, codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente nel motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto l'atto impugnatorio troppo generico e privo di specificità rispetto alle valutazioni sulla sentenza impugnata.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (convertito, L. 18 dicembre 2020, n.176)
Norma che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; la causa è stata decisa sulla base delle conclusioni scritte presentate dalle parti.
art. 616, codice di procedura penale
Applicato conseguentemente alla declaratoria di inammissibilità per colpa del ricorrente, con condanna alle spese e al versamento di una somma (ammenda) in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico: indicare con chiarezza i punti di doglianza, spiegare in che modo la motivazione di merito sarebbe contraddittoria o illogica e dimostrare la rilevanza decisiva di tali elementi per l'esito del processo.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle valutazioni di fatto operate dai giudici di merito è molto limitato: solo macroscopiche illogicità, contraddizioni o manifesta carenza di motivazione rendono ammissibile e fondato il ricorso.
- La presenza di assoluzioni di alcuni coimputati non rende automaticamente insostenibile la condanna di altri; bisogna dimostrare in concreto perché la motivazione di una sentenza sia incoerente rispetto alle altre o ai fatti provati.
- Quando si impugna una sentenza per vizi di valutazione probatoria è fondamentale confrontarsi punto per punto con la motivazione di merito, citando le pagine e i passaggi decisivi e spiegando perché la valutazione risulti illogica o contraddittoria.
- Ricorrere genericamente espone al rischio di inammissibilità e, se sussiste colpa nell'impugnazione, alla condanna a spese e al pagamento di una somma (ammenda): occorre dunque valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.
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