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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32438/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Bologna relativa a una truffa contrattuale avente ad oggetto la vendita di un veicolo. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, l'imputato aveva richiesto e ottenuto il pagamento anticipato senza avere, già dall'inizio della trattativa, l'intenzione di consegnare il veicolo. Per indurre la persona offesa ad affidarsi alla serietà dell'operazione aveva fornito documentazione, effettuato una videochiamata conoscitiva e rilasciato una fattura. Dopo il pagamento non aveva consegnato il bene, aveva negato pretestuosamente l'avvenuto pagamento, aveva prospettato azioni giudiziarie infondate ed era divenuto irreperibile. Il primo motivo deduceva l'erronea applicazione dell'art. 640 c.p., sostenendo l'assenza di artifici e raggiri e prospettando un mero inadempimento civilistico. Il secondo motivo contestava l'elemento soggettivo, sostenendo l'assenza di un dolo presente già al momento della stipulazione dell'accordo. Il terzo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della condotta riparatoria. Il quarto motivo deduceva l'erronea applicazione dell'art. 99 c.p. in tema di recidiva. La Corte ha rilevato che tutti i motivi riproponevano doglianze già formulate in appello e da quel giudice puntualmente disattese, sollecitando una nuova valutazione del merito e del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e logicamente motivata la qualificazione della vicenda come truffa contrattuale, escludendo il mero inadempimento civilistico: il dolo risultava dalla consapevolezza iniziale di non consegnare il veicolo, mentre gli artifici e raggiri erano stati individuati nelle condotte dirette a creare affidamento nella serietà dell'operazione. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e della condotta riparatoria, valorizzando il profitto non restituito, l'assenza di un'effettiva condotta riparatoria o di resipiscenza e il rifiuto di pagare la somma richiesta dalla persona offesa. Quanto alla recidiva, ha considerato sufficiente la motivazione fondata su precedenti condanne irrevocabili per reati della medesima natura, sulla precedente condanna per truffa e sulla commissione del fatto nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato delle precedenti pronunce. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La truffa contrattuale ricorre quando l'agente, mediante artifici o raggiri, induce la persona offesa a compiere un atto dispositivo patrimonialmente pregiudizievole, con dolo già presente nella fase della trattativa; non si tratta di mero inadempimento civilistico quando la mancata esecuzione dell'obbligazione era prevista e voluta sin dall'inizio.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere ritenuta sussistente e concretamente valorizzata sulla base di precedenti condanne irrevocabili, anche per reati della medesima natura, e della commissione del nuovo fatto nel periodo indicato dalla legge, purché la motivazione non sia arbitraria o illogica.

Massime di principio

  • Nella truffa contrattuale, la distinzione tra illecito penale e mero inadempimento civilistico dipende dalla presenza di un dolo originario: se l'agente, già al momento della trattativa e dell'assunzione dell'obbligazione, sa di non voler adempiere e induce la controparte al pagamento mediante condotte idonee a creare affidamento, la condotta può integrare il delitto di truffa.
  • Nella truffa contrattuale, il reato si consuma quando l'agente consegue il bene o l'utilità e si verifica la correlativa perdita patrimoniale della persona offesa, non già nel momento in cui quest'ultima assume l'obbligazione.
  • La valutazione dell'esistenza di artifici e raggiri e del dolo può essere desunta anche da una pluralità di condotte antecedenti e successive al pagamento, purché il giudice ne dia conto con motivazione congrua e logicamente coerente.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che riproponga le medesime censure di merito già dedotte in appello e adeguatamente disattese, ovvero che solleciti una nuova valutazione del compendio probatorio e degli elementi fattuali.
  • La mera dichiarazione di disponibilità a risarcire o transigere, non seguita da un concreto adempimento, non determina di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche o di una condotta riparatoria.
  • La valutazione discrezionale del giudice di merito in tema di attenuanti generiche e recidiva non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non arbitraria né illogica.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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