Sentenza del 17/05/2017 n. 12329 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia del 30 gennaio 2013, che aveva confermato l’illegittimità dell’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, notificato ad AC S.p.A. dopo la riqualificazione, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986, di una sequenza di operazioni del maggio-giugno 2007: costituzione di AA S.r.l. da parte di G S.r.l., conferimento in AA di un ramo aziendale e cessione ad AC dell’intera partecipazione in AA. L’Agenzia sosteneva che l’operazione fosse riqualificabile come trasferimento d’azienda, diretto a ottenere un indebito risparmio fiscale, e contestava la valutazione delle ragioni economiche addotte dalla CTR, tra cui la salvaguardia dei livelli occupazionali e la natura di holding pura della società At. AC S.p.A. ha invece eccepito in via incidentale la tardività dell’appello dell’Agenzia contro la sentenza di primo grado.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale, assorbendo i quattro motivi del ricorso principale dell’Agenzia. Poiché il giudizio era stato introdotto dopo il 4 luglio 2009, il termine lungo per appellare era di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre alla sospensione feriale: pubblicata la sentenza l’11 aprile 2011, il termine scadeva il 27 novembre 2011. L’appello era stato notificato il 30 novembre 2011 e risultava quindi tardivo. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello e dichiarato passato in giudicato il pronunciamento di primo grado, che aveva ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione. Ha condannato l’Agenzia delle Entrate a rifondere le spese: 4.000 euro per il grado d’appello e 6.000 euro per il giudizio di Cassazione, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. La Corte non ha deciso nel merito le contestazioni fiscali dell’Agenzia.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69
trattandosi di giudizio introdotto in primo grado (impugnativa dell'atto impositivo del luglio 2010) successivamente alla data (4 luglio 2009) di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, il termine "lungo" per la proposizione dell'appello era nella specie quello semestrale dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327 c.p.c. come risultante dalle modificazioni apportate dalla L. n. 69 del 2009 cit., art. 46, comma 17;
Per i giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2009, il termine lungo per proporre appello è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, cui va considerata la sospensione feriale applicabile.
Massime di principio
- La tempestività dell’impugnazione è una questione preliminare decisiva: se l’appello è tardivo, il giudice di secondo grado non può esaminare il merito e la sentenza di primo grado passa in giudicato.
- Per individuare il termine lungo d’impugnazione occorre verificare la data di introduzione del giudizio e applicare il testo dell’art. 327 c.p.c. vigente per quel giudizio; nel caso deciso, essendo il giudizio iniziato dopo il 4 luglio 2009, il termine era semestrale.
- La data rilevante per la notifica dell’impugnazione è quella in cui l’atto viene consegnato all’ufficio postale per la spedizione, non quella del successivo recapito al destinatario.
- Quando la decisione dipende da una questione processuale preliminare, le censure relative al merito possono restare assorbite e non costituiscono una decisione della Corte sulla fondatezza sostanziale della pretesa.
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