Cassazione Penale, Ordinanza n. 07502/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non modifica la condanna di merito già pronunciata in appello e conferma la valutazione sulla recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva condannato per plurimi delitti. L'unico motivo dedotto riguardava l'applicazione della recidiva contestata: la difesa censurava la valutazione di merito sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla corte territoriale con argomentazione giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità. In particolare, la recidiva era stata motivata valorizzando numero, qualità e offensività delle plurime condotte commesse e i plurimi precedenti dell'imputato, ritenuti sintomatici di accresciuta pericolosità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale
La recidiva può essere confermata quando la motivazione di merito valorizzi numero, qualità e offensività delle condotte e i precedenti dell'imputato, quali indici di accresciuta pericolosità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La valutazione sulla recidiva è legittima quando il giudice di merito la fondi su elementi concreti quali il numero, la qualità e l'offensività delle condotte, nonché sui precedenti penali dell'imputato, purché la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica.
- L'applicazione della recidiva può essere sorretta dalla considerazione della maggiore pericolosità desumibile dalla reiterazione di condotte penalmente rilevanti e dalla presenza di precedenti specifici e ravvicinati nel tempo.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso determina automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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