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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18358/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2015 e 2016 emessi da un comune nei confronti di una società immobiliare. La società aveva impugnato gli accertamenti e, dopo il rigetto in primo grado e in appello, aveva proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, che la sentenza impugnata riferisce in via sintetica a: modalità di nomina del responsabile del procedimento, mancata indicazione della facoltà di definire la contestazione in via agevolata, e illegittima liquidazione dell’imposta annuale con riferimento al solo acconto del primo semestre. Prima della decisione in camera di consiglio, tuttavia, la società ricorrente, tramite difensore e legale rappresentante della società succeduta per fusione, ha rinunciato al ricorso dichiarando la sopravvenuta mancanza di interesse per intervenuta conciliazione tra le parti; il comune ha aderito alla rinuncia e ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha verificato la ritualità formale della rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore e dal legale rappresentante della società ricorrente e accettata dal controricorrente, rilevando che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo anche indipendentemente dall'accettazione, la quale rileva principalmente ai fini delle spese. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c. e, tenuto conto dell'adesione del comune e dell'accordo intervenuto tra le parti, ha compensato integralmente le spese. La Corte ha inoltre escluso il presupposto per l'ulteriore contributo unificato, richiamando la sopravvenuta causa di inammissibilità/estinzione successiva alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato quale base normativa della rinuncia al processo/impugnazione da parte della ricorrente

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato per la forma e gli effetti della rinuncia al ricorso per cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    indicato come norma in base alla quale la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente proposta prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio anche se non vi è accettazione della controparte; l'accettazione assume rilievo soprattutto ai fini della regolazione delle spese.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione.
  • Quando la rinuncia è accompagnata dall'adesione del controricorrente e da un accordo tra le parti, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato nei termini richiamati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpicugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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