Cassazione Penale, Ordinanza n. 09361/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per manifesta infondatezza e genericità del motivo comune. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non ascrivibile a colpa esclusa, segue tale condanna.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti nell'interesse di quattro imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 21/03/2025. Il testo non consente di ricostruire la fattispecie concreta né i reati originariamente contestati. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge solo che i ricorsi avevano un motivo comune, ritenuto manifestamente infondato e generico, e che la Corte di merito aveva già fornito adeguata e puntuale risposta alle doglianze degli atti di appello in ordine alla responsabilità di ciascuno degli imputati, senza vizi logici o giuridici. La difesa, con memoria, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 2000
è richiamata quale base del principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non è dovuta se il ricorrente ha proposto il ricorso senza versare in colpa
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure manifestamente infondate o generiche, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la Corte di merito abbia già fornito una risposta puntuale e logicamente coerente alle doglianze di appello sulla responsabilità degli imputati, il ricorso che non individui un reale vizio logico o giuridico della decisione non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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