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Sentenza

Sentenza n. 1193/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Questore di Cosenza emesso il -OMISSIS- prot. Div. P.A.S. - -OMISSIS-, notificato in data 08.04.2025, col quale si revocava la licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS- intestata al ricorrente.

Giustizia amministrativa202500808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Cosenza di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile, adottata dopo il deferimento all'autorità giudiziaria per omessa custodia dell'arma. Secondo la ricostruzione contenuta nella nota dei Carabinieri e nel verbale di sequestro, il ricorrente aveva lasciato il fucile e due cartucce all'interno della propria autovettura, parcheggiata fuori da un ristorante nel quale si trovava a pranzo con altre persone, senza possibilità di controllo diretto. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990, dei principi di imparzialità istruttoria, leale collaborazione e buona fede, per omessa comunicazione di avvio del procedimento in assenza di specifiche ragioni d'urgenza. Il secondo motivo, subordinato, contestava la scelta della revoca anziché della sospensione, denunciando violazione dell'art. 7, comma 2, l. 241/1990, dell'art. 10 TULPS, dell'art. 3 l. 241/1990, ingiustizia manifesta, sviamento, difetto di istruttoria e di ponderazione, per sproporzione della misura. Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 10, 11 e 43 TULPS e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, sviamento e difetto di istruttoria o ponderazione, sostenendo che l'arma fosse occultata nell'abitacolo e vigilata dalla presenza del cane del ricorrente. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, richiamando la natura ampiamente discrezionale del giudizio di affidabilità e, sul piano procedimentale, l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché i procedimenti in materia di armi hanno natura precauzionale e preventiva e sono caratterizzati da un'urgenza intrinseca, collegata al pericolo che intendono prevenire, tale da giustificare l'omissione della comunicazione di avvio. Inoltre, il ricorrente non ha indicato quali specifiche circostanze avrebbe potuto rappresentare nel procedimento per orientare diversamente l'azione amministrativa. Sono stati respinti anche il secondo e il terzo motivo. Il giudice ha affermato che il potere di revocare i titoli abilitativi in materia di armi tutela l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico e comporta un'ampia discrezionalità nel giudizio prognostico di affidabilità dell'interessato. Tale discrezionalità è sindacabile quanto al rispetto dei criteri di adeguatezza istruttoria, veridicità dei fatti, completezza valutativa, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e partecipazione. Nel caso concreto, la ricostruzione dei Carabinieri, recepita nel verbale di sequestro, attestava che il ricorrente aveva lasciato arma e munizioni nell'autovettura senza controllo diretto. La diversa versione difensiva non è stata ritenuta idonea a infirmare tali risultanze, dotate di pubblica fede, né la logicità del provvedimento. La custodia dell'arma in un'autovettura è stata ritenuta, di regola, modalità inadeguata perché espone al rischio di apprensione da parte di terzi, anche mediante furto del veicolo. La presenza del cane, separato dai sedili anteriori da una griglia, non è stata considerata efficace misura deterrente. La valutazione di inaffidabilità è stata quindi ritenuta adeguatamente istruita, non manifestamente illogica o irragionevole e proporzionata alle finalità di sicurezza pubblica. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione impone che la revoca del titolo sia sorretta da una motivazione coerente con i fatti accertati; nel caso concreto il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sull'omessa custodia dell'arma.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa nei procedimenti in materia di armi, caratterizzati da natura precauzionale e preventiva e da urgenza intrinseca.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L'Amministrazione ne ha invocato l'applicazione in relazione alla censura procedimentale; la decisione ha comunque fondato il rigetto principalmente sull'urgenza intrinseca dei procedimenti in materia di armi e sull'assenza di indicazione di apporti partecipativi utili.

  • art. 10 TULPS

    È richiamato quale base della disciplina dei titoli di polizia in materia di armi e della contestata scelta tra revoca e sospensione.

  • art. 11 TULPS

    È richiamato dal ricorrente tra le disposizioni che disciplinerebbero i presupposti del titolo e la valutazione di affidabilità, ma la sentenza non ne esplicita autonomamente l'interpretazione.

  • art. 43 TULPS

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti del diniego o della revoca del titolo di porto d'armi; il giudice ha valorizzato il giudizio prognostico di inaffidabilità fondato sull'omessa custodia.

  • art. 354 c.p.p.

    Il verbale di sequestro redatto ai sensi della disposizione è stato considerato quale elemento istruttorio recepito dall'Amministrazione per la ricostruzione dell'omessa custodia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi in materia di armi, la natura precauzionale e preventiva e il pericolo che il procedimento mira a prevenire possono integrare un'urgenza intrinseca idonea a giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
  • Il potere di revocare i titoli abilitativi in materia di armi è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, diretta a tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico mediante una valutazione prognostica dell'affidabilità dell'interessato.
  • Il giudizio di affidabilità in materia di armi, pur ampiamente discrezionale, deve fondarsi su un'istruttoria adeguata, fatti veritieri e accertati, valutazione completa, motivazione logica, ragionevolezza e proporzionalità; il giudice amministrativo verifica il rispetto di tali limiti senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
  • La custodia di un'arma all'interno di un'autovettura, lasciata parcheggiata senza possibilità di controllo diretto, costituisce di regola una modalità inadeguata perché espone l'arma al rischio di apprensione da parte di terzi, anche mediante furto del veicolo.
  • La presenza di un cane nell'abitacolo, separato dal conducente da una griglia, non costituisce necessariamente una misura di custodia efficace, se non impedisce a terzi di impossessarsi del veicolo e di acquisire successivamente l'arma.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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