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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17967/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari (15/11/2022) chiedendo la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva sulla base delle novità introdotte dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (art. 20-bis). Sosteneva che, per la sua posizione, non si sarebbe dovuta applicare la norma transitoria (art. 85 o richiamate disposizioni transitorie) che limita la possibilità di presentare l'istanza al giudice competente in function della pendenza del processo; in particolare affermava che il suo ricorso per cassazione era stato presentato dopo l'entrata in vigore della riforma, sicché la disciplina favorevole avrebbe dovuto applicarsi a lui e la sostituzione potesse essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione o richiedibile secondo la sua interpretazione. Ha infine richiamato argomentazioni sulla finalità rieducativa della pena ex art. 27 Cost.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la competenza a decidere sulla sostituzione della pena spetta al giudice dell'esecuzione e non alla Corte di cassazione né alla Corte di appello. La Corte ha richiamato l'art. 545-bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 150/2022) e la disciplina transitoria (art. 95 del d.lgs. 150/2022), nonché la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la deliberazione della sentenza mediante lettura del dispositivo determina la pendenza del procedimento nel grado successivo. Dato che la sentenza di appello era stata deliberata il 15/11/2022, alla data di entrata in vigore della riforma (30/12/2022) il processo era considerato pendente davanti alla Corte di cassazione: di conseguenza l'istanza di sostituzione della pena deve essere presentata al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. La Corte ha inoltre richiamato la recente pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 25/2024) che ha condiviso l'esegesi della Cassazione e ne ha validato la conformità costituzionale. In conclusione il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), art. 545-bis c.p.p.

    "quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti..."

    Introduce la procedura per segnalare alle parti la possibilità di sostituzione della pena e regola la competenza/iter per la sostituzione quando la deliberazione avviene nell'ambito del giudizio che decide la pena; tuttavia non attribuisce alla Corte di cassazione il potere di sostituire la pena: la richiesta va comunque rivolta al giudice dell'esecuzione secondo la disciplina transitoria.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, articolo 95 (norme transitorie)

    "Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza ... al giudice dell'esecuzione ... entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza"

    Stabilisce che per i procedimenti già pendenti alla data dell'entrata in vigore il rimedio più favorevole si attiva mediante istanza al giudice dell'esecuzione; la Corte interpreta 'pendente' in base alla data di deliberazione del dispositivo, il che determina la competenza del giudice dell'esecuzione quando la sentenza di appello è stata già deliberata.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Contiene l'elenco delle pene sostitutive previste e richiamate dall'art. 545-bis c.p.p.; la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva deve rispettare i presupposti di tale disciplina.

  • art. 666 c.p.p.

    Regola l'istanza e la procedura dinanzi al giudice dell'esecuzione per misure e provvedimenti esecutivi; qui indicata come la norma procedurale cui rivolgersi per ottenere la sostituzione della pena in sede esecutiva.

  • art. 27 Cost.

    Rievocato dal ricorrente per sottolineare la funzione rieducativa della pena; la Corte richiama la finalità rieducativa come parte del quadro normativo-ma la decisione si fonda su questioni di competenza e disciplina transitoria piuttosto che su un esame diretto del principio costituzionale in senso favorevole al ricorrente.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e pronunce di Cassazione richiamate)

    Principio consolidato secondo cui la deliberazione della sentenza (lettura del dispositivo) determina la pendenza del procedimento nel grado successivo, con conseguente incidenza sulla individuazione del giudice competente per le istanze connesse.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 25 del 7/2/2024 (depositata 26/2/2024)

    Ha confermato la conformità costituzionale dell'interpretazione della Cassazione che applica retroattivamente la disciplina più favorevole ai procedimenti pendenti, ritenendo la stessa compatibile con gli artt. 3, 24 e 27 Cost. e validando l'esegesi che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza, secondo i criteri indicati.

Massime di principio

  • La competenza a decidere sulla sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive spetta al giudice dell'esecuzione: la Corte di cassazione o la Corte d'appello non possono sostituire direttamente la pena in sede di legittimità.
  • Ai fini della disciplina transitoria che consente di chiedere le pene sostitutive, la pendenza del procedimento si determina alla data di deliberazione della sentenza (lettura del dispositivo). Se la sentenza di appello è stata deliberata prima dell'entrata in vigore della riforma, il procedimento si considera pendente in cassazione alla data di entrata in vigore e l'istanza va presentata al giudice dell'esecuzione.
  • La presentazione del ricorso per cassazione dopo l'entrata in vigore della riforma non modifica il criterio di pendenza fondato sulla data di deliberazione del dispositivo; conta la fase in cui il procedimento si trovava alla data di entrata in vigore.
  • La Corte Costituzionale ha validato l'interpretazione della Cassazione, confermando che le norme più favorevoli possono essere applicate retroattivamente ai processi in corso e che l'interpretazione che favorisce l'accesso alle pene sostitutive è compatibile con la Costituzione.
  • Prassi consigliata: in casi analoghi verificare la data di deliberazione della sentenza di appello; se il dispositivo è stato letto prima dell'entrata in vigore della norma favorevole, presentare l'istanza di sostituzione al giudice dell'esecuzione entro i termini previsti (es. 30 giorni dall'irrevocabilità, se applicabile).
  • Non puntare a ottenere la sostituzione della pena tramite ricorso per cassazione: la strategia processuale corretta è l'istanza al giudice dell'esecuzione, corredandola della documentazione che dimostri il possesso dei requisiti per la pena sostitutiva.

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