Cassazione Penale, Ordinanza n. 34540/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore cassazionista. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, facendo applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La decisione di merito d'appello resta quindi ferma nei suoi effetti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Torino. Tuttavia il ricorso risultava personalmente sottoscritto dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, a seguito della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla l. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato. Da ciò la declaratoria di inammissibilità, senza formalità di procedura, con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto dalla parte personalmente.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non è proponibile dalla parte personalmente, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.
- Quando l'inammissibilità del ricorso per cassazione è evidente, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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